L’obbligo di e-fattura introdotto dal 1° luglio 2022 si accompagna all’esterometro
L’art. 18 del DL 36/2022 ha esteso, dal 1° luglio 2022, gli obblighi di fatturazione elettronica via Sistema di Interscambio (SdI) ai soggetti in regime forfetario, a coloro che applicano il regime “di vantaggio”, alle associazioni sportive dilettantistiche, che abbiano superato il limite di compensi o ricavi pari a 25.000 euro su base annua. Di conseguenza, non dovrebbe più ritenersi applicabile, per tali soggetti, l’esonero dalla presentazione del c.d. “esterometro” di cui all’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015, come aveva indicato la circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2019.
Peraltro, si rammenta che, a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, la comunicazione delle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia non potrà più essere effettuata secondo le modalità attuali ma richiederà la trasmissione con SdI, adottando il medesimo formato della fattura elettronica.
A fronte dei descritti nuovi obblighi, appare opportuno riesaminare quale sia il trattamento ai fini IVA delle operazioni che i soggetti in regime forfetario ex art. 1 della L. 190/2014 effettuano o ricevono da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Per quanto concerne le operazioni attive, nessuna deroga è prevista per le cessioni all’esportazione, per le quali si applica il regime di non imponibilità ex art. 8 comma 1 lett. a) e b) del DPR 633/72. L’operazione può essere documentata alternativamente mediante fattura elettronica o inviando i dati via SdI, utilizzando il codice natura “N3.1”.
Nel caso di prestazioni di servizi generiche rese ad un committente estero, soggetto passivo d’imposta, si applicano ai forfetari le disposizioni di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 e, conseguentemente, viene emessa fattura senza addebito d’imposta (circ. Agenzia delle Entrate n. 10/2016, § 4.1.2).
In tale ipotesi, si ritiene che il documento debba riportare l’annotazione “inversione contabile” (nel caso di prestazioni a soggetti Ue) oppure “operazione non soggetta” (nel caso di prestazioni extra Ue), come richiede l’art. 21 comma 6-bis lett. a) e b) del DPR 633/72.
In entrambi i casi nel file XML andrà utilizzato il codice natura “N2.1” (operazioni non soggette a IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72).
Le prestazioni rese nei confronti di “privati” sono, invece, assimilate ad operazioni “interne”, motivo per cui non è esercitata la rivalsa dell’imposta e in fattura sarà riportata la consueta annotazione relativa alle operazioni in franchigia da IVA, con adozione del codice natura “N2.2”.
Va, infine, rammentato che, le specifiche tecniche versione 1.7, in vigore a decorrere dal prossimo 1° luglio 2022, confermano che per le operazioni attive verso soggetti non stabiliti in Italia andrà valorizzato il codice destinatario “XXXXXXX”.
Per quanto concerne le operazioni passive, si evidenzia che:
– le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti sono soggette alla disciplina ordinaria stabilita dagli artt. 7-ter ss. del DPR 633/72 (art. 1 comma 58 della L. 190/2014).
– gli acquisti intracomunitari, effettuati da soggetti in regime forfetario, seguono le disposizioni previste per coloro che si considerano “non soggetti passivi d’imposta” ai sensi del combinato disposto dell’art. 38 comma 3 lett. c) e comma 5 lett. c) del DL 331/93.
In ogni caso, il soggetto forfetario ha facoltà di applicare l’IVA nei modi ordinari per gli acquisti dallo stesso effettuati, con l’obbligo di integrare la fattura ricevuta e di assolvere l’imposta con versamento diretto mediante F24; si ricorda, tuttavia, che non è ammesso il diritto alla detrazione sull’IVA “assolta, dovuta o addebitata” su detti acquisti (art. 1 comma 58 della L. 190/2014).
Sul piano documentale, a seguito dell’introduzione della trasmissione dei dati via Sdi, le operazioni passive con soggetti non residenti risulteranno contraddistinte dai codici <TipoDocumento> TD17, TD18 o TD19.
Per le operazioni effettuate sino al 30 giugno 2022, come anticipato, i soggetti in regime forfetario sono ancora da considerarsi esonerati, oltre che dalla fatturazione elettronica via SdI, anche dall’invio del c.d. “esterometro” di cui all’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015.
Nella risposta a interpello n. 271 di ieri, l’Agenzia delle Entrate conferma che le prestazioni di servizi generici rese a un soggetto passivo non stabilito non sono territorialmente rilevanti in Italia, fermo restando l’obbligo di emissione di fattura, anche in formato analogico, essendo il committente non residente.
L’Amministrazione finanziaria precisa che l’emissione può avvenire anche in formato elettronico via SdI e, in quest’ultimo caso, “non sarà necessaria la trasmissione dei dati relativi alle citate prestazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (c.d. «esterometro»)”. Tale precisazione si ritiene debba valere con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2022, posto che, come affermato dalla stessa Agenzia nella già citata circ. n. 14/2019, sino a tale data sono esonerati dall’invio dell’esterometro “ad esempio, coloro che rientrano nel regime di vantaggio e quelli che applicano il regime forfettario”.