Se sussistono i presupposti si può, a seconda dei casi, esercitare l’opzione o non avvalersi della tassazione in dichiarazione dei redditi

Di Enrico ZANETTI

In presenza di determinati presupposti soggettivi ed oggettivi, la plusvalenza realizzata mediante la cessione di un complesso aziendale può essere assoggetta tassazione separata.

L’art. 17 comma 1 lett. g) del TUIR contempla infatti tra i redditi suscettibili di tassazione separata anche le “plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni”.
Giova sottolineare che, ai fini della verifica del requisito temporale di possesso:
– è possibile computare anche il periodo in cui l’azienda è stata eventualmente concessa in affitto o usufrutto (C.M. 19 dicembre 1997 n. 320, § 1.2.2);
– per le aziende ricevute in forza di atti di donazione fiscalmente neutrale ex art. 58 del TUIR, è possibile computare anche il periodo in cui l’azienda è stata posseduta dal donante (ris. Agenzia delle Entrate 31 agosto 2015 n. 78);
– per le aziende ricevute mortis causa è possibile computare anche il periodo in cui l’azienda è stata posseduta dal de cuius (Cass. 11 febbraio 2022 n. 4444).

La tassazione “separata” implica che il presupposto imponibile non confluisce nel reddito complessivo (come componente positivo di reddito di impresa o come reddito diverso) assoggettato a tassazione IRPEF con le ordinarie aliquote progressive, bensì viene tassato “a parte”, sulla base di un’aliquota fiscale determinata secondo le regole dell’art. 21 del TUIR.

Ai sensi dell’art. 21 comma 1 secondo periodo del TUIR, l’imposta è determinata applicando alla plusvalenza imponibile l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nei due periodi di imposta antecedenti.
L’aliquota deve essere determinata rapportando l’imposta del biennio (calcolata con le aliquote marginali in vigore nel periodo in cui viene realizzata la plusvalenza) al reddito del biennio ridotto della metà.

La prima parte del comma 2 dell’art. 17 del TUIR stabilisce però che i redditi indicati nella lett. g) del precedente comma 1 “sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da società in nome collettivo o in accomandita semplice”.

In definitiva, l’assoggettamento a tassazione separata delle plusvalenze da cessione d’azienda è subordinato al fatto che:
– dal punto di vista soggettivo, il cedente che realizza la plusvalenza sia una persona fisica;
– dal punto di vista oggettivo, l’azienda che viene ceduta risulti posseduta da più di 5 anni dal cedente.

Giova sottolineare che la possibilità di avvalersi della tassazione separata non è subordinata alla cessazione dell’attività di impresa da parte dell’imprenditore individuale, il quale può dunque esperirla (se, ben inteso, ne sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi) anche se prosegue nella propria attività imprenditoriale.

In ogni caso, la tassazione separata rappresenta sempre una possibilità e mai un obbligo per il cedente.
Infatti:
– la seconda parte del comma 2 dell’art. 17 del TUIR stabilisce che i redditi in questione “se conseguiti da persone fisiche nell’esercizio di imprese commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa”;
– il primo periodo del comma 3 dell’art. 17 del TUIR stabilisce che per i redditi in questione “non conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione”.

In altre parole:
– nel caso (generale) in cui la plusvalenza rappresenti per il cedente un componente positivo di reddito di impresa, la tassazione separata costituisce la modalità di tassazione opzionale, nel senso che essa si applica solo se viene espressamente esercitata la relativa opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale la plusvalenza confluirebbe altrimenti nel reddito di impresa (e, a sua volta, nel reddito complessivo) come suo componente positivo;
– nei due casi particolari previsti dall’art. 67 del TUIR, in cui la plusvalenza assume invece in capo al cedente la natura di reddito diverso, la tassazione separata costituisce la modalità di tassazione naturale, fermo restando però che anche in questo caso rimane possibile non avvalersene, facendo constare la relativa opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione del corrispettivo di cessione dell’azienda.