Si possono fare valere anche i versamenti periodici sospesi per il COVID-19 ed effettuati nel 2021

Di Mirco GAZZERA

Nel calcolo del credito che emerge dalla dichiarazione IVA, occorre considerare solo i versamenti effettuati. In presenza di versamenti periodici omessi, dunque, sussisterà un credito “potenziale” che il soggetto passivo potrà recuperare, nell’anno in cui verserà quanto dovuto, compilando il quadro VQ della dichiarazione riferita a tale annualità.

Nel modello IVA per il 2021, il quadro VQ permette di determinare il credito maturato a seguito di versamenti di imposta periodica non spontanei ovvero ripresi dopo la sospensione per eventi eccezionali, relativi ad anni precedenti al 2021.
In detto quadro occorre indicare, fra l’altro, l’ammontare dell’IVA periodica, relativa all’anno d’imposta cui si riferiscono gli omessi versamenti, che è stata versata dal soggetto passivo a seguito:
– del ricevimento di comunicazioni di irregolarità (colonna 5),
– della notifica di cartelle di pagamento (colonna 6),
– della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali (colonna 7),
nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione IVA per il 2020 e la data di invio della dichiarazione IVA per il 2021.

Il credito risultante dal quadro VQ confluisce nel rigo VL12 campo 1 e concorre alla determinazione del saldo annuale IVA. Pertanto, in base a quanto osservato nella circ. Assonime n. 6/2020, tale quadro consente di “trasformare” in crediti “effettivi” quelli “potenziali” che non è stato possibile indicare nel rigo VL33 della dichiarazione, a causa dei mancati versamenti dell’IVA periodica. La “trasformazione” si verifica solo se, a fronte dei citati pagamenti, emerge una liquidazione definitiva a credito.

In caso di rateazione del versamento dell’IVA periodica omessa risultante dall’esito del controllo automatizzato ex art. 54-bis del DPR 633/72, il credito “si costituisce nel momento e nella misura in cui vengono eseguiti i pagamenti, anche se a distanza di anni” e sarà indicato nella dichiarazione IVA relativa a ognuno dei periodi d’imposta interessati (cfr. risposte a interpello Agenzia delle Entrate nn. 81/2020 e 449/2019).

Quest’anno il quadro VQ permette di recuperare anche il credito “potenziale” del 2020 derivante dai versamenti periodici, in precedenza sospesi per l’emergenza sanitaria da COVID-19, che sono stati effettuati dopo la presentazione della dichiarazione IVA per il 2020. Infatti, nel quadro VL di tale modello non era stata prevista alcuna distinzione fra i versamenti periodici omessi e quelli legittimamente sospesi per l’emergenza da coronavirus. Come confermato nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-05564 del 24 marzo 2021, il recupero del predetto credito avviene, nel periodo d’imposta in cui i versamenti sono ripresi dopo la sospensione, attraverso la compilazione del quadro VQ della dichiarazione IVA (si veda “Da indicare nel quadro VL il credito IVA del 2020 non utilizzabile” del 26 marzo 2021).

Sono riportati nell’ammontare dell’IVA periodica (rigo VL30), invece, i versamenti di imposta relativi al 2021:
– effettuati spontaneamente, anche avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97 (campo 3);
– effettuati, fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale, a seguito del ricevimento di comunicazioni di irregolarità (campo 4) e/o della notifica di cartelle di pagamento (campo 5), riguardanti le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

I versamenti periodici omessi relativi al 2021 potrebbero essere operati spontaneamente, con ravvedimento operoso, anche dopo l’invio della dichiarazione IVA. In questo caso, appare opportuno presentare una dichiarazione correttiva nei termini o integrativa, a seconda che il pagamento avvenga entro od oltre il termine di presentazione della dichiarazione (2 maggio 2022), al fine di indicare l’ammontare “aggiornato” dell’IVA periodica versata. Tale importo potrà così incrementare l’eventuale credito da esporre nel rigo VL33.