Nelle strutture complesse, per i datori sottordinati il ruolo datoriale non elide il vincolo gerarchico verso il datore al vertice

Di Maria Francesca ARTUSI

Di grande interesse pratico è la corretta individuazione del “datore di lavoro” nelle strutture complesse. Questa qualifica, infatti, incide anche sul piano della responsabilità penale per le violazioni previste dal DLgs. 81/2008.

L’art. 2 di tale decreto definisce il datore di lavoro come il soggetto titolare del rapporto di lavoro e che ha la responsabilità dell’organizzazione in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Il datore di lavoro può, in via generale e salvo quanto si dirà, delegare i suoi poteri a un soggetto specifico che possieda i requisiti richiesti dalla legge. L’art. 17 dello stesso DLgs. 81/2008 esclude, però, in modo espresso che la facoltà di delega operi per la valutazione dei rischi e per la designazione del responsabile per la sicurezza.

Sul tema è tornata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9028, depositata ieri, in un procedimento che concerneva la corretta applicazione della normativa COVID nell’ambito di una nota banca italiana. Nel caso di specie, era stata effettuata una delega, con atto notarile, da parte del datore di lavoro “originario” a un dipendente, avente qualifica di dirigente. Tuttavia, si trattava di una delega parziale di funzioni e responsabilità che non includeva l’attribuzione di poteri decisionali e di spesa riferiti all’intera struttura organizzativa.

Richiamando una recente sentenza (Cass. n. 32899/2021), i giudici di legittimità evidenziano come la previsione normativa che prefigura la possibilità di avere nell’ambito di una medesima impresa una pluralità di datori di lavoro (attraverso il sistema di deleghe ex art. 16 del DLgs. 81/2008) non permette di proiettare gli effetti del singolo ruolo datoriale sull’intera organizzazione. La costituzione di un datore di lavoro all’interno di una più ampia organizzazione, per effetto dell’articolazione di questa in più unità produttive, presuppone che sia individuabile e individuata siffatta unità per le cui necessità di funzionamento il soggetto chiamato a gestirla viene dotato di tutti i poteri decisionali e di spesa necessari. Si stabilisce, così, una relazione biunivoca tra tale soggetto e l’unità organizzativa, tale per cui egli diviene in essa – e solo nell’ambito di essa – datore di lavoro.

In realtà organizzative che presentano simili connotazioni, si determina la contestuale presenza di un datore di lavoro al vertice dell’intera organizzazione – che pertanto potrebbe dirsi “apicale” – e di uno o più datori di lavoro che potrebbero definirsi “sottordinati”. Infatti, per essi il ruolo datoriale non elide il vincolo gerarchico verso il datore di lavoro “apicale”. La particolarità è che tale vincolo si esprime con modalità che non intaccano i poteri di decisione e di spesa richiesti dalla autonoma gestione dell’unità produttiva. Quando invece questi vincoli si riflettono anche su tale gestione, è da escludersi che ricorra un datore di lavoro sottordinato, profilandosi piuttosto un dirigente.

Il datore di lavoro sottordinato è quindi destinatario di tutte le prescrizioni che si indirizzano alla figura datoriale, ma nei limiti della gestione della sicurezza nell’ambito dell’unità organizzativa affidatagli e in funzione di questa. Esemplificando, egli sarà tenuto: a eseguire la valutazione di tutti i rischi connessi alle attività lavorative svolte nell’unità; a redigere il documento di valutazione dei rischi; a nominare il medico competente e il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione. Quella stretta connessione, che lo stesso disposto normativo pone, fa sì che la valutazione dei rischi non possa attenere a rischi che risultano affidati a diversi datori di lavoro (per esempio quelli ai quali è stata affidata altra unità produttiva fornita di analoga autonomia, ma anche quello che resta al vertice dell’organizzazione entro la quale sono individuate le diverse unità produttive autonome).

Nel caso in esame, una volta escluso che l’atto notarile sopra richiamato avesse per oggetto l’intera organizzazione e l’intero rapporto giuslavoristico, consegue che il soggetto apicale restava unico titolare degli adempimenti previsti in materia di sicurezza, non delegabili ai sensi dell’art. 17 citato.
Da questo consegue altresì – secondo la Cassazione – la necessità di annullare con rinvio la sentenza di assoluzione a fronte della circostanza per cui costui non aveva curato gli adempimenti che invece il suo ruolo avrebbe richiesto.