I sostituti d’imposta trasmettono il flusso in via telematica direttamente o tramite un intermediario

Di Carlotta Anna Maria GHIO e Massimo NEGRO

Entro il 16 marzo 2022 i sostituti d’imposta devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le CU 2022, relative al periodo d’imposta 2021. Quest’anno, infatti, il termine ordinario non è stato prorogato.

Con riferimento alle CU contenenti esclusivamente redditi non rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate, la trasmissione delle stesse può avvenire entro il termine di presentazione del modello 770/2022, ossia entro il 31 ottobre 2022.

Nella CU si riportano i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi derivanti dalle locazioni brevi.

La CU non riguarda invece la certificazione:
– dei dividendi e dei proventi equiparati, nonché delle relative ritenute operate o delle imposte sostitutive applicate, la quale deve continuare ad avvenire mediante l’apposito modello CUPE;
– dei capital gain, degli interessi e altri redditi di capitale, per i quali rimane la certificazione in forma “libera”.
Tali certificazioni non devono quindi essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate.

La trasmissione del flusso da parte dei sostituti d’imposta è effettuata esclusivamente in via telematica, direttamente dal soggetto tenuto a effettuare la comunicazione ovvero tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DPR 322/98. Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate, vale a dire nel momento di ricezione della relativa comunicazione rilasciata per via telematica. Si sottolinea a tal proposito, come specificato nelle istruzioni allegate al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 11169/2022, che ha approvato il modello di CU 2022, che il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e soltanto in seguito fornisce all’utente una ricevuta attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della comunicazione.

Il flusso telematico da inviare all’Agenzia delle Entrate si compone di:
– frontespizio, nel quale si riportano le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto e ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione;
– quadro CT, nel quale si riportano le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai conguagli derivanti dalla liquidazione dei modelli 730, tramite i modelli 730-4, resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, qualora non sia stata ancora comunicata l’apposita “sede telematica”;
– Certificazione Unica 2022, dove vengono riportati i dati fiscali e previdenziali.

Il sostituto d’imposta ha la facoltà di suddividere il flusso telematico inviando, oltre al frontespizio ed eventualmente al quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. È altresì possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente, qualora questo risulti più agevole per il sostituto. Pertanto, nel caso di coinvolgimento di più professionisti nella gestione delle certificazioni, ognuno di essi può trasmettere in via telematica le Certificazioni Uniche di propria competenza.

Con riferimento al regime sanzionatorio applicabile, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione delle CU, è prevista l’applicazione di una sanzione di 100 euro per ogni certificazione, senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex art. 12 del DLgs. 472/97, con un massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta. Nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la certificazione corretta viene ritrasmessa, mediante la sostituzione o l’annullamento della precedente certificazione, entro i 5 giorni successivi alla scadenza ordinaria, vale a dire entro il 21 marzo 2022. Se la certificazione errata è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro.

L’art. 3 comma 5-bis del DL 228/2021 (c.d. “Milleproroghe”) ha previsto una sanatoria in relazione alle violazioni riguardanti la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche relative ai periodi di imposta dal 2015 al 2017, cioè le Certificazioni Uniche 2016, 2017 e 2018. In caso di tardiva o errata trasmissione di tali CU, non si applica la prevista sanzione se la trasmissione della corretta certificazione è stata effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine di trasmissione. Tale sanatoria non si applica alle violazioni riguardanti l’omessa trasmissione telematica delle CU.