La modulistica per la riscossione a ruolo dei carichi affidati dal 1° gennaio si è resa necessaria a seguito delle modifiche in materia di aggio

Di Caterina MONTELEONE

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 17 gennaio 2022 n. 14113, pubblicato ieri, è stato approvato il nuovo modello della cartella di pagamento che verrà utilizzato per la riscossione a ruolo dei carichi affidati dal 1° gennaio 2022.

L’adozione del nuovo modello di cartella di pagamento si è resa necessaria a seguito di quanto disposto dall’art. 1 comma 15 L. 234/2021 che ha riscritto l’art. 17 del DLgs. 112/99, modificando la disciplina dell’aggio di riscossione a far data dal 1° gennaio 2022 con l’eliminazione della quota degli oneri a carico del debitore.
Pertanto, il debitore non sarà più tenuto al pagamento dell’aggio di riscossione determinato in misura pari al 3% delle somme iscritte a ruolo, per pagamenti effettuati entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento e in misura pari al 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora in caso di assolvimento del debito oltre il termine di legge. La modifica normativa ha, inoltre, previsto che non sia più a carico del contribuente la quota pari all’1% delle somme iscritte a ruolo prevista per le ipotesi di riscossione spontanea, secondo quanto stabilito dall’art. 32 del DLgs. 46/99.

Nel nuovo modello di cartella di pagamento le somme dovute vengono riportate in due sezioni: una relativa alle somme che “Spettano all’Ente creditore”, nella quale sono indicati gli importi che l’Ente creditore ha posto a carico del debitore e gli interessi di mora, l’altra relativa alle somme che “Spettano all’Agente della riscossione”, nella quale vengono esposte le somme dovute per l’attività di notifica della cartella di pagamento fissate dalla legge.

Al riguardo, infatti, l’art. 17 comma 3 del DLgs. 112/99 stabilisce che per i carichi affidati dal 1° gennaio 2022, permane la “quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, da determinare con il decreto di cui alla lettera a)”. Tale decreto a oggi non è ancora stato approvato, pertanto non si conosce l’entità delle spese che continueranno a essere poste a carico del debitore. È, inoltre, previsto che il debitore si accolli le spese “vive” per le attività di riscossione e cautelari. Anche l’entità di tali spese verrà fissata con un decreto di natura non regolamentare, a oggi non ancora approvato.

Per la riscossione dei carichi affidati sino al 31 dicembre 2021 continuerà ad applicarsi il “vecchio” modello di cartella di pagamento, in quanto ai debitori verrà richiesto l’aggio di riscossione come disciplinato dall’art. 17 del DLgs. 112/99 ante modifica (art. 1 comma 16 della L. 30 dicembre 2021 n. 234).

Per verificare la corretta applicazione degli aggi di riscossione rileva la data di consegna del ruolo (oppure la data di trasmissione del flusso creditorio in caso di riscossione conseguente ad atti di accertamento esecutivo o ad avviso di addebito).