Sanzione da 25 euro più omessi versamenti delle ritenute da ravvedere

Di Alfio CISSELLO e Massimo NEGRO

Per effetto dell’art. 4 comma 3-bis del DPR 322/98, il modello 770/2021, relativo al periodo di imposta 2020, avrebbe dovuto essere presentato entro il 31 ottobre 2021, che, cadendo di domenica, ha fatto slittare il termine al 2 novembre 2021, essendo anche lunedì 1° novembre 2021 festivo.

Come per le imposte sui redditi e l’IVA, anche la dichiarazione del sostituto di imposta se la stessa viene presentata nei novanta giorni successivi al termine, non si considera tecnicamente omessa.
Per la dichiarazione omessa, l’art. 2 del DLgs. 471/97 prevede una sanzione base dal 120% al 240% delle ritenute non versate.

L’omessa dichiarazione, stante l’art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97, può essere ravveduta solo entro novanta giorni dal termine ultimo per la sua presentazione, con riduzione ad un decimo del minimo della sanzione per la dichiarazione tardiva.
Considerato che il termine, come visto, è scaduto il 2 novembre 2021, il ravvedimento sulla tardiva dichiarazione va eseguito necessariamente entro il 31 gennaio 2022.

Sebbene per il modello 770 non siano mai stati diramati chiarimenti ufficiali espressi, si ritiene possano operare i criteri generali dettati, da ultimo, dalla circolare n. 42 del 2016 dell’Agenzia delle Entrate in tema di imposte sui redditi.
Il problema, tanto per il 770 quanto per il modello REDDITI, si pone in quanto il sistema non prevede una sanzione univoca per la dichiarazione tardiva.

Ciò ha probabilmente spinto l’Agenzia delle Entrate ad adottare una soluzione “salomonica”:
– la dichiarazione tardiva viene considerata alla stregua di una dichiarazione dalla quale non emergono imposte da versare (o, nel caso del 770, con ritenute interamente versate), sanzionata in misura fissa da 250 euro a 2.000 euro;
– nel contempo, occorre però ravvedere anche i tardivi versamenti delle ritenute che sono dovute sulla base del 770 presentato tardivamente.

Pertanto, entro il 31 gennaio 2022, occorre:
– versare la sanzione di 25 euro per la dichiarazione omessa (un decimo della sanzione minima di 250 euro), con codice tributo “8906” (nel modello F24 sembra corretto indicare non l’anno cui si riferisce la violazione ma l’anno in cui questa è stata commessa, dunque il 2021 e non il 2020);
– ravvedere i tardivi versamenti delle ritenute che emergono dal modello 770, con riduzione della sanzione del 30% a un ottavo, corrispondendo quindi le sanzioni ridotte, le ritenute non versate e gli interessi legali;
– presentare il modello 770/2021 omesso.

Il calcolo degli interessi legali va effettuato pro rata temporis. Rammentiamo che, dal 1° gennaio 2022, il tasso di interesse legale è stato innalzato dallo 0,01% all’1,25% ad opera del DM 13 dicembre 2021.

Visti gli artt. 13 e 14 del DLgs. 471/97, se la ritenuta non è stata né effettuata né versata, la sanzione da ridurre ad un ottavo non è del 30% ma del 20%, relativa alla mancata applicazione della ritenuta. La sanzione sui versamenti si ha solo quando la ritenuta è stata operata ma non è stata successivamente versata.