Una norma inserita nella legge di bilancio prevede l’applicazione delle imposte fisse

Di Anita MAURO

La legge di bilancio per il 2022 introduce un’agevolazione riguardante i trasferimenti di azienda, nell’ambito della disciplina volta a disincentivare le delocalizzazioni.

In particolare, l’art. 1 comma 237 della L. 234/2021 dispone che, in caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda, con continuazione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali, il trasferimento di immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni scontano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

Si ricorda che la cessione d’azienda, a norma dell’art. 2 comma 3 lett. b) del DPR 633/72, è esclusa dall’ambito di applicazione dell’IVA, in quanto non è considerata cessione di beni e sconta l’imposta di registro in misura proporzionale. L’imposta di registro va applicata, secondo l’art. 23 del DPR 131/86:
– con le aliquote previste per i singoli beni componenti l’azienda, se sono evidenziati i corrispettivi distinti;
– se non sono individuati i singoli corrispettivi, con l’aliquota più elevata tra quelle previste per il trasferimento dei singoli componenti aziendali.

Quindi, secondo la disciplina ordinaria, se nell’azienda sono inclusi immobili strumentali, sul corrispettivo previsto per la componente immobiliare troverebbe applicazione l’aliquota del 9%, prevista dall’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, per i trasferimenti di immobili diversi da terreni, oltre alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna.

L’art. 1 comma 237 della legge di bilancio 2022 consente, a determinate condizioni, di applicare le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna, per un totale di 600 euro, agli immobili strumentali facenti parte dell’azienda ceduta.

In particolare, tale regime di favore trova applicazione, in caso di cessione d’azienda (o di ramo d’azienda):
– limitatamente agli immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione (trasferiti nell’azienda o nel ramo d’azienda);
– a condizione che vi sia continuazione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali.

La norma recata dalla legge di bilancio prevede, infine, un’ipotesi di decadenza dal beneficio, che si realizza in caso di cessazione dell’attività o di trasferimento degli immobili agevolati per atto oneroso o gratuito prima del decorso di 5 anni dall’acquisto. In tal caso, infatti, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria.

Va rilevato che il comma 237 della L. 234/2021 si colloca dopo la disciplina volta a disincentivare le delocalizzazioni aziendali, prevista dai commi 224-236 della legge di bilancio 2022. Tuttavia, il tenore letterale del comma 237 non chiarisce espressamente se la disposizione agevolativa abbia valenza generale o limitata all’attuazione dei piani indicati dai commi precedenti.

Tale elemento è stato rilevato anche dal dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato n. A.C. 2434, Volume I, del 27 dicembre 2021, che suggeriva di “chiarire” se la disposizione “abbia un carattere generale” o se “faccia riferimento alle sole ipotesi di cessione previste dai piani summenzionati”.
Al momento, la questione è rimasta irrisolta e pare affidata alle scelte interpretative degli operatori.