L’introduzione dell’obbligo vaccinale per i cittadini con più di 50 anni ha come fine la riduzione della pressione sulle terapie intensive

Di Giada GIANOLA

Il decreto legge approvato lo scorso 5 gennaio dal Consiglio dei Ministri (si veda “Green pass rafforzato sui luoghi di lavoro per chi ha compiuto 50 anni” del 6 gennaio 2022) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore dall’8 gennaio (DL 7 gennaio 2022 n. 1).

Il contenuto della bozza che era circolata è rimasto sostanzialmente invariato: viene infatti confermato l’obbligo, a partire dal 15 febbraio e fino al 15 giugno 2022, di possedere ed esibire il green pass rafforzato – ottenibile a seguito di vaccinazione o di guarigione – da parte dei lavoratori cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti in Italia, nonché cittadini stranieri di cui agli artt. 34 e 35 del DLgs. 25 luglio 1998 n. 286, over 50 o che debbano compiere il cinquantesimo anno di età dopo l’8 gennaio 2022 (fermo il termine del 15 giugno 2022) per poter accedere ai luoghi di lavoro.

Quanto al settore privato, il riferimento è ai lavoratori di cui all’art. 9-septies commi 1 e 2 del DL 52/2021, dunque non solo i dipendenti, ma tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro privato, anche sulla base di contratti esterni (inclusi, ad esempio, i liberi professionisti e i lavoratori somministrati) che abbiano i predetti requisiti anagrafici.

Ne deriva che per i lavoratori under 50, per poter accedere ai luoghi di lavoro, rimane sufficiente il green pass base, quindi quello ottenibile dopo aver eseguito un tampone antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus, con durata di 48 ore dalla esecuzione del test per quello rapido e di 72 ore dall’esecuzione del test per quello molecolare.

Si evidenzia l’aggiunta dell’art. 4-sexies (rubricato “Sanzioni pecuniarie”) unitamente agli articoli 4-quater e 4-quinquies al DL 44/2021 da parte dell’art. 1 del DL 1/2022, il cui comma 1 dispone che in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte dei suindicati soggetti over 50 di cui al citato art. 4-quater, dal 1° febbraio 2022 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cento euro nei confronti di coloro che a tale data: non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario; non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti dal Ministero della Salute; non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’art. 9 comma 3 del DL 52/2021.

Nel corso della conferenza stampa tenuta dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ieri, 10 gennaio, sugli ultimi provvedimenti adottati dal Governo contro il COVID-19, e principalmente proprio sul DL 1/2022, alla quale sono intervenuti il Ministro della Salute, il Ministro dell’Istruzione e il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Locatelli, è stato chiarito che la decisione del Governo di introdurre l’obbligo vaccinale per i cittadini con più di 50 anni deriva dalla circostanza che tali soggetti, se non vaccinati, corrono maggiori rischi e sono quelli che occupano maggiormente le terapie intensive. L’obiettivo è stato quindi quello di ridurre l’area dei non vaccinati al fine di ridurre la pressione sulle terapie intensive.

Tale provvedimento, ha evidenziato Draghi, avendo un forte impatto sociale, ha richiesto l’unanimità da parte della coalizione del Governo, ma in ogni caso risulta fondato su basi scientifiche.