L’assimilazione al commercio elettronico indiretto consente di non documentare le cessioni
La vendita di prodotti tramite portale, con consegna fisica al cliente finale attraverso modalità “tradizionali” e utilizzo di incaricati alla vendita, costituisce commercio elettronico indiretto e può pertanto beneficiare dell’esonero dall’emissione di fattura, come previsto dall’art. 22 del DPR 633/72, e di documento commerciale, conformemente all’art. 2 lett. oo) del DPR 696/96, richiamato dal DM 10 maggio 2019. Questo, in estrema sintesi, il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 793 pubblicata ieri.
Il caso oggetto dell’interpello concerne una società stabilita nel territorio dello Stato che opera esclusivamente in ambito nazionale, la cui attività consiste nella vendita di prodotti (cosmetici, alimentari, ecc.) “in ogni forma”, ivi inclusa, quindi la vendita per corrispondenza o a domicilio. In particolare, l’istante (Alfa) nell’utilizzo del canale delle vendite on line, opera in maniera differente in relazione alla clientela di riferimento: consumatori finali, incaricati alla vendita per uso personale o clienti “privilegiati”.
Per quanto concerne i primi (consumatori finali), la società fa sapere di avvalersi dell’ausilio di incaricati alla vendita che, nel rispetto della L. 173/2005, agevolano per conto di Alfa la raccolta degli ordinativi di acquisto presso i privati consumatori e non possono acquistare i prodotti per la successiva rivendita, né cedere gli stessi a terzi che, a loro volta, rivendano i beni. Detti incaricati:
– ricevono l’ordine d’acquisto dal consumatore finale e il relativo pagamento da parte di quest’ultimo;
– accedono alla propria area riservata presente sul portale di Alfa;
– inoltrano l’ordine ricevuto, “in nome e per conto” del consumatore finale;
– effettuano il pagamento a favore della società con strumenti di pagamento tracciabili.
La società, dal canto suo, spedisce la merce al cliente presso l’indirizzo che questi ha fornito.
Nella fattispecie, risultando in essere un rapporto contrattuale fra la stessa società e il consumatore finale – nonostante l’intervento dell’incaricato alla vendita – vengono emessi un documento commerciale e un documento di trasporto.
Come detto, l’acquisto può essere effettuato anche dagli stessi incaricati alla vendita per uso personale o da clienti “privilegiati”, i quali possono quindi accedere direttamente al sito istituzionale di Alfa, inoltrare l’ordine e procedere al pagamento con strumenti tracciabili; la società, a sua volta, spedirà il prodotto presso l’indirizzo che le è stato comunicato, emettendo una fattura elettronica, assieme a una copia di cortesia che accompagna il bene.
In sintesi, posto che in tutte le modalità di vendita adottate:
– il venditore risulta essere sempre Alfa e il cessionario un privato consumatore (non influendo l’attività dell’incaricato quando agisce come intermediario),
– l’acquisto (ancorché intermediato dal suddetto incaricato) avviene tramite sito internet e quindi il contratto può dirsi perfezionato on line;
– la consegna fisica dei beni avviene in modalità tradizionali,
l’istante ha chiesto conferma della sussistenza dei requisiti per la qualificazione delle suddette transazioni come “commercio elettronico indiretto”.
L’Agenzia delle Entrate conferma la tesi dell’istante, richiamando, sul punto, la propria precedente prassi, e ricordando che nel commercio elettronico indiretto “la transazione commerciale avviene in via telematica, ma il cliente riceve la consegna fisica della merce a domicilio secondo i canali tradizionali, ossia tramite vettore o spedizioniere” (ris. Agenzia delle Entrate 5 novembre 2009 n. 274).
Considerato che il commercio elettronico indiretto è assimilabile alle vendite per corrispondenza (cfr. risposta a interpello n. 238/2020), non si rende necessaria l’emissione della fattura (salvo che non sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione) in applicazione del disposto di cui all’art. 22 del DPR 633/72. Neppure è necessaria la certificazione con documento commerciale, posto che il DM 10 maggio 2019 (così come modificato dal DM 24 dicembre 2019), dispone che l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non si applichi, fra l’altro, alle “operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696”, fra cui sono annoverate – alla lettera oo) – “le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza”.
Ciò premesso, occorre ricordare che, a fronte dell’esonero dall’obbligo di certificazione, dovrà procedersi all’annotazione dei corrispettivi nel registro di cui all’art. 24 del DPR 633/72. Resta, peraltro, inteso che sarà in ogni caso possibile procedere volontariamente alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi (cfr. risposta a interpello n. 468/2020) e all’emissione della fattura elettronica.