Il documento, nel formato «domande e risposte», è stato pubblicato per la consultazione

Di Gianluca ODETTO

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri, 23 novembre 2021, la bozza di circolare sulle discipline della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori civili e fiscali contenute nell’art. 110 del DL 104/2020.
Il documento giunge a bilanci abbondantemente chiusi (pur se alcuni, probabilmente, saranno “riaperti” a seguito delle prospettate modifiche alla disciplina delle operazioni che hanno avuto a oggetto i marchi e l’avviamento) e quando molte dichiarazioni sono già state inviate.

Ciò nonostante, il documento risulta di interesse in quanto non è strutturato in modo enciclopedico, riproponendo la struttura delle vecchie circolari della stessa Agenzia delle Entrate, ma al contrario esamina alcune casistiche pratiche che sono state oggetto delle operazioni effettuate da moltissime imprese nel corso del 2021.

La bozza di circolare è strutturata in tre parti. La prima di esse è dedicata ad aspetti più generali della rivalutazione e del riallineamento dei valori, con enfasi sui beni rivalutabili (e conferma della possibilità di avvalersi dell’agevolazione per i beni immateriali mai iscritti in bilancio, così come previsto dal lato civilistico dal documento interpretativo OIC 7), sul regime fiscale del saldo attivo di rivalutazione e sulle operazioni che possono essere oggetto del riallineamento dei valori.

Di particolare interesse è la parte in cui si esaminano i risvolti delle operazioni straordinarie sul regime fiscale del saldo attivo, che nelle precedenti circolari dell’Agenzia non erano stati tratteggiati con un simile grado di analiticità, pur se in alcuni punti l’orientamento risulta restrittivo.

La seconda parte della circolare contiene una attesa analisi della disciplina della rivalutazione dei beni delle imprese per i beni del settore alberghiero e termale, confermando che ogni impresa che ha un codice ATECO ricompreso nella divisione 55 può beneficiare della rivalutazione gratuita ed analizzando casistiche che si riscontrano con frequenza nell’attività professionale, come quella delle imprese alberghiere che svolgono due o più attività (un caso tipico è rappresentato dall’attività mista alberghiera e di ristorazione) o quella delle imprese che concedono in affitto la propria azienda (quest’ultima, a dire il vero, già anticipata da alcune risposte ad interpello pubblicate dall’Agenzia delle Entrate).

La terza parte – anch’essa innovativa rispetto alle precedenti circolari – esamina alcuni interessanti aspetti procedurali riferiti essenzialmente all’efficacia nei confronti del Fisco delle operazioni in esame, confermando l’impostazione per cui esse si devono considerare perfezionate con l’indicazione dei maggiori valori nel prospetto della dichiarazione (quadro RQ dei modelli REDDITI 2021), indipendentemente dal regolare e tempestivo versamento delle imposte sostitutive, che se non effettuato porta “solamente” all’iscrizione a ruolo delle imposte dovute, fatta salva la possibilità di procedere al ravvedimento per insufficiente o tardivo versamento.

Nella tabella che segue vengono riassunti i principali chiarimenti contenuti nella bozza di circolare, limitando per brevità l’analisi ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali.
L’elencazione dei chiarimenti prescinde da ogni valutazione di merito su ciascuno di essi, essendo esclusivamente finalizzata a riprodurre l’opinione dell’Agenzia delle Entrate in materia.

Come evidenziato dal comunicato stampa diramato dall’Agenzia stessa, i soggetti interessati hanno tempo fino al 7 dicembre 2021 per l’invio di eventuali contributi alla bozza di circolare (data alla quale, però, le dichiarazioni saranno già inviate, tenuto poi conto che i tempi che trascorrono sino all’emanazione della circolare “definitiva” sono in genere molto lunghi).
L’indirizzo email da utilizzare allo scopo è dc.gci.settoreconsulenza@agenziaentrate.it.

Oggetto Chiarimento
Rivalutazione dei beni immateriali mai iscritti in bilancio (Parte I, § 2.1) Possibile ed efficace ai fini fiscali in virtù del principio di derivazione, in quanto legittima ai fini civilistici (OIC 7). I beni devono essere esistenti, nella titolarità dell’impresa e ancora tutelati giuridicamente.
Rivalutazione di diritti all’uso di spazi di mercato ottenuti gratuitamente (Parte I, § 2.3) Non possibile. I beni ricevuti a titolo gratuito non sono, infatti, capitalizzabili (e i costi accessori a tali beni non sono rivalutabili, in quanto associati ad un bene non capitalizzabile).
Rivalutazione di una porzione di fabbricato frazionato nel 2021 (Parte I, § 2.4) Il bene si considera unico, avendo una classificazione catastale univoca, per cui deve essere rivalutato nella sua unitarietà.
Rivalutazione di un bene riscattato da leasing nel 2020 (Parte I, § 2.5) Non possibile, in quanto difetta l’iscrizione nel bilancio al 31 dicembre 2019 (stessa conclusione se il riscatto doveva avvenire entro la fine del 2019, ma l’opzione non è stata esercitata).
Società che hanno sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti (Parte I, § 2.6) Possono accedere alla rivalutazione, in quanto l’operazione è preclusa alle sole società in stato di fallimento o liquidazione coatta amministrativa.
Scissione parziale (Parte I, § 3.1) Il saldo attivo di rivalutazione non potrebbe considerarsi riserva in sospensione tassabile solo in caso di distribuzione (ogni utilizzo diverso dalla copertura delle perdite sarebbe, infatti, tassato) e, quindi, dovrebbe essere ricostituito dalla beneficiaria.
Passaggio dalla contabilità semplificata alla contabilità ordinaria (Parte I, § 3.2) Viene mantenuto il valore fiscale rivalutato, il quale trova contropartita, in sede di “apertura” della contabilità ordinaria, in una riserva di utili generica, non in sospensione d’imposta.
Affrancamento delle riserve da riallineamento (Parte I, § 3.3) È possibile scegliere su base analitica sia su quale riserva apporre il vincolo di sospensione d’imposta all’atto del riallineamento, sia quale riserva affrancare (con l’affrancamento ciascuna riserva riacquista il regime fiscale che aveva prima dell’apposizione del vincolo).
Riallineamento dei valori civili e fiscali (Parte I, § 4) In caso di assenza o incapienza delle riserve da vincolare, non si può bypassare il problema versando l’imposta del 10% sulla parte “non coperta”; tra le riserve da vincolare figura l’utile del 2020 non distribuito, mentre le perdite ancora da coprire vanno a ridurre le riserve che possono essere vincolate (§ 4.3).
Il disallineamento da assoggettare ad imposta del 3% è quello al 31 dicembre 2019, ridotto eventualmente dei “riassorbimenti” del 2020 (§ 4.4).
La base imponibile dell’imposta del 10% per l’affrancamento delle riserve di rivalutazione o da riallineamento è assunta al lordo dell’imposta del 3% (§ 4.7).
Se ai fini del riallineamento è vincolata una riserva di capitali e questa non viene affrancata, la successiva distribuzione ai soci genererebbe imposta sia in capo alla società, sia in capo ai soci (§ 4.8).
Non è possibile riallineare i disallineamenti emersi a seguito di fusioni intervenute nel 2020 (§ 4.10).
Rivalutazione per le imprese operanti nei settori alberghiero e termale (Parte II) Non si considera “operante” nel settore alberghiero la holding del gruppo che si limita alla gestione degli immobili, mentre l’attività alberghiera è svolta dalle partecipate (§ 1.1).
Si considerano “operanti” nei settori alberghiero e termale le imprese che hanno codici ATECO ricompresi nella divisione 55, nonché codice 96.04.20., anche se l’attività alberghiera non è prevalente; sono rivalutabili i soli beni attribuibili all’attività alberghiera, che per le imprese ad attività mista devono essere “isolati” con criteri oggettivi e dimostrabili (§ 1.2).
Si considerano “operanti” nei settori alberghiero e termale anche le imprese che gestiscono aree attrezzate per campeggio e villaggi turistici, aventi codice ATECO compreso nella divisione 55 (§ 1.4).
Le società operanti nel settore alberghiero possono beneficiare del riallineamento dei valori civili e fiscali, nella fattispecie per i valori di avviamento (§ 1.6).
Opzione per il riallineamento dei valori civili e fiscali (Parte III, § 1) Si considera perfezionata con l’indicazione, nel prospetto del quadro RQ della dichiarazione, dei maggiori valori assoggettati all’imposta sostitutiva del 3%, non rilevando al contrario l’omesso, insufficiente o ritardato versamento dell’imposta sostitutiva.
Opzione per il riallineamento dei valori civili e fiscali (Parte III, § 2) È valida l’opzione per il riallineamento dei valori esercitata con dichiarazione tardiva, presentata nei 90 giorni successivi al termine di scadenza.
Rinuncia al precedente riallineamento dei valori (Parte III, § 3) Non è possibile rinunciare agli effetti di un precedente riallineamento, per il quale era stato compilato l’apposito prospetto della dichiarazione, al solo fine di beneficiare del riallineamento con imposizione sostitutiva del 3%, in quanto si tratterebbe di un mero ripensamento dettato da motivi di convenienza economica.
Apposizione del vincolo sulle riserve in sede di bilancio 2021 (Parte III, § 4) È possibile apporre il vincolo sulle riserve corrispondenti al valore riallineato anche in sede di bilancio al 31 dicembre 2021, purché le riserve esistano già nel bilancio al 31 dicembre 2020.