La prova contraria deve essere sempre analitica e circostanziata

Di Alice BOANO

Nel caso di presunzione bancaria di cui all’art. 32 comma 1 n. 2) del DPR 600/73, il contribuente deve fornire la prova analitica idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili.

Per l’effetto ricade sul giudice di merito, da un lato, l’onere di operare una verifica rigorosa dell’efficacia dimostrativa delle prove fornite dal contribuente a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, e, dall’altro, di dare espressamente conto in sentenza delle risultanze di quella verifica.
A stabilirlo la Cassazione mediante l’ordinanza n. 29060 depositata ieri, 20 ottobre 2021.

Il caso riguardava un ricorso di un contribuente contro un accertamento fondato su indagini finanziarie. La questione controversa concerneva il versamento sul conto corrente di un assegno circolare che il professionista aveva giustificato come restituzione, da parte di una srl della quale era socio ed amministratore, di un prestito infruttifero. Secondo il giudice a quo il contribuente aveva vinto la presunzione che il versamento in questione corrispondesse a ricavi non dichiarati e costituisse quindi maggior imponibile, avendo dimostrato, con documenti, che egli aveva effettivamente anticipato alla predetta srl la medesima somma.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, invece, la Regionale avrebbe dovuto verificare se il contribuente avesse fornito anche la prova, della quale era onerato ex lege, che il versamento in questione provenisse effettivamente dalla società debitrice e trovasse titolo nell’adempimento del debito derivante dal predetto finanziamento e dall’obbligo di restituzione che sarebbe scaturito da quest’ultimo.

La Cassazione ricorda che la presunzione in commento è in favore dell’Erario e di tipo legale, perciò non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici (Cass. n. 13112 del 30 giugno 2020).
Ciò posto, la medesima si supera dimostrando in modo analitico l’estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili (Cass. n. 26111 del 30 dicembre 2015) e il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all’efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione (Cass. n. 26018 del 2014 e Cass. n. 10480 del 3 maggio 2018).

Poiché occorreva dimostrare che il versamento bancario in questione non fosse riferibile ad operazioni imponibili, la prova contraria doveva pertanto avere per oggetto la provenienza della somma dalla società e la riferibilità della causa della relativa attribuzione patrimoniale al rapporto di finanziamento tra il socio contribuente e la stessa società, nel senso che la somma incassata dal primo costituisse l’adempimento dell’obbligazione restitutoria gravante sulla seconda.

L’accertamento in ordine al fatto che il trasferimento della somma in questione costituisse proprio l’adempimento, proveniente dalla finanziata, del debito verso il finanziatore non è stato raggiunto e, pertanto, non è stata dimostrata la riconducibilità dell’attribuzione patrimoniale ad uno specifico titolo estraneo a fatti imponibili.