Per dedurre l’eventuale minusvalenza, l’esercizio di un’attività commerciale non deve sussistere nel triennio anteriore al depotenziamento
Con la risposta a interpello n. 722, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’applicazione del regime della participation exemption ex art. 87 del TUIR (c.d. “pex”) nel caso di una società partecipata messa in liquidazione nel 2017 e chiusa nel 2018.
Qualora tale regime non fosse applicabile, infatti, il soggetto partecipante potrebbe procedere con la deduzione dell’eventuale minusvalenza realizzata. Infatti, in caso di applicazione del regime della participation exemption (c.d. “pex”) a fronte della possibilità di esentare dall’IRES il 95% della plusvalenza su partecipazioni è prevista l’integrale indeducibilità (100%) della minusvalenza conseguita.
Nel documento in commento, si analizza la sussistenza, in capo alla società partecipata, del c.d. “requisito della commercialità” di cui all’art. 87, comma 1, lett. d) del TUIR che richiede l’esercizio “da parte della società partecipata di un’impresa commerciale secondo la definizione di cui all’articolo 55. Senza possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa”.
Secondo il comma 2 dell’art. 87 del TUIIR, il c.d. “requisito della commercialità”, deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso.
In base alla circ. Agenzia delle Entrate 16 marzo 2005 n. 10 (§ 5.6), poi, il requisito della commercialità deve sussistere al momento in cui ha avuto inizio la liquidazione stessa.
Il monitoraggio della permanenza dei requisiti pex, in altre parole, deve riguardare non il triennio che precede la cessazione della società partecipata, bensì il triennio che precede l’apertura della liquidazione, e ciò anche se durante la liquidazione viene svolta un’attività finalizzata alla conservazione dell’impresa.
La successiva circ. n. 7/2013 (§ 1.1.) ha analizzato l’ipotesi in cui l’interruzione dell’attività commerciale da parte di una società derivi da un depotenziamento dell’azienda, ad esempio a seguito di cessione di asset rilevanti, licenziamento di personale o conseguimento dell’oggetto sociale.
Si chiarisce, quindi, che occorre valutare caso per caso se tale depotenziamento non configuri un’ipotesi di “liquidazione di fatto”.
Con riferimento al caso di specie, la società partecipata è stata iscritta presso il Registro delle imprese del Paese estero nel 2009 e fino al 2014 ha svolto l’attività di sub-locazione (a dettaglianti o titolari di marchi) di alcuni punti vendita in un aeroporto e l’attività di sviluppo e gestione delle operazioni retail in tale aeroporto. I suoi ricavi tipici erano costituiti da leasing fees e da sales of goods.
Inoltre, durante il 2013 tale società “stava cessando la propria attività in quanto quest’ultima si era notevolmente ridotta, per poi cessarla definitivamente nel dicembre 2014”.
Pertanto, la società partecipata, formalmente posta in liquidazione nel 2017, ha cessato ogni attività commerciale nel 2014, ma già dal 2013 ha cominciato a porre in essere le attività propedeutiche a tale cessazione.
Si osserva, poi, che l’evoluzione degli investimenti fissi della società partecipata risulta sintomatica di un depotenziamento iniziato già nel 2013, anno in cui si inverte bruscamente la tendenza alla crescita registrata fino all’anno precedente.
L’Agenzia delle Entrate ritiene, quindi, che si sia verificata una “liquidazione di fatto” della partecipata secondo l’interpretazione dell’art. 87 comma 1 lett. d) del TUIR fornita dalla circ. n. 7/2013, che inizia negli esercizi 2013 e 2014 (antecedenti alla formale liquidazione verificatasi nel 2017).
Ne consegue che il triennio valido ai fini della commercialità che integra l’applicazione della pex debba essere verificato con riferimento ai tre periodi di imposta antecedenti il periodo di imposta in cui si apre la fase della “liquidazione di fatto” della società partecipata.
Considerato che nei tre periodi di imposta antecedenti il 2013 la partecipata ha esercitato un’attività commerciale ex art. 87, comma 1, lett. d), del TUIR, la minusvalenza realizzata dalla società partecipante si considera indeducibile.