Sono state introdotte nel modello due nuove caselle dove indicare il codice del provvedimento di sospensione e l’importo

Di Massimo NEGRO e Daniele SILVESTRO

Indicazione delle ritenute non versate per effetto della normativa emergenziale COVID-19, credito derivante dal riconoscimento del premio ai dipendenti che hanno lavorato in sede nel mese di marzo 2020, coesistenza del c.d. “bonus Renzi” e del trattamento integrativo della retribuzione.
Sono queste alcune delle novità principali che caratterizzano il modello 770/2021 – relativo al periodo d’imposta 2020 – che dovrà essere presentato dal sostituto d’imposta, anche per il tramite di intermediari, entro il 2 novembre 2021, in quanto la scadenza ordinaria, fissata per il 31 ottobre, quest’anno cade di domenica e il successivo 1° novembre è un altro giorno festivo.

Con la dichiarazione vengono comunicati all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno precedente (in questo caso, il 2020), i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate, il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati richiesti.

I dati contenuti nel modello 770 possono essere trasmessi in un unico flusso ovvero in più flussi (in quest’ultimo caso inserendo, nel riquadro “Redazione della dichiarazione”, campo “Tipologia invio”, il valore 2); questo avviene quando si decide di inviare separatamente i dati relativi ai diversi redditi gestiti nel modello (ad esempio, il consulente del lavoro trasmette i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e il commercialista quelli riguardanti il lavoro autonomo).

Il numero massimo dei flussi che possono essere trasmessi è pari a tre, i quali devono ricomprendere complessivamente le cinque tipologie di ritenute individuate (“Dipendente”; “Autonomo”; “Capitale”; “Locazioni brevi” e “Altre ritenute”), nel rispetto di precise indicazioni. In particolare, il flusso “Locazioni brevi” deve essere trasmesso insieme a quello “Autonomo”; se non sono presenti ritenute su redditi di lavoro autonomo, il modello 770 può essere inviato, oltre che in un unico flusso, in due flussi (ad esempio il primo “Locazioni brevi” e il secondo “Dipendente”). Invece, il flusso “Altre ritenute” deve essere trasmesso insieme a uno dei tre flussi principali (“Dipendente”; “Autonomo”; “Capitale”).

Relativamente alle novità del modello 770/2021, si porta all’attenzione, in primis, quella relativa ai versamenti sospesi per effetto dei provvedimenti di legge emanati per l’emergenza COVID-19, che devono essere indicati nei quadri ST e SV. Si ricorda che i quadri ST e SV riguardano i versamenti delle ritenute operate, delle trattenute per assistenza fiscale effettuata e delle imposte sostitutive.

In ambedue i quadri (ST, sezione I e II, e SV) sono state infatti introdotte due nuove caselle, la numero 15 (“Nota”) e la numero 16 (“Importo sospeso”), necessarie per consentire al sostituto d’imposta di indicare, rispettivamente:
– il provvedimento di legge che ha disposto la sospensione dei versamenti di cui ha beneficiato il sostituto stesso durante la fase di emergenza sanitaria, sulla base dei codici, da 1 a 12, previsti dalle istruzioni;
– il totale dell’importo dei versamenti sospesi in virtù della disposizione normativa individuata dal codice valorizzato nel punto 15.

Sul punto, le istruzioni per la compilazione del modello 770 specificano che, in caso di valorizzazione delle caselle 15 e 16, nel rigo devono essere compilati esclusivamente i campi 1 (periodo di riferimento della ritenuta), 2 (importo della ritenuta operata), 11 (codice tributo), 13 (codice della Regione, solo per le addizionali regionali) e il campo 7 (importo versato) se sono stati effettuati versamenti parziali nel 2020.
Si sottolinea, inoltre, che dovranno essere compilati più righi, in relazione ai diversi codici da valorizzare.

Con riferimento al premio di 100 euro, riconosciuto ai sensi dell’art. 63 del DL 18/2020 ai lavoratori dipendenti che nel corso del mese di marzo 2020 hanno lavorato in sede, le istruzioni per la compilazione del modello 770/2021 ne prevedono l’indicazione nel Quadro SX, relativo al riepilogo dei crediti e delle compensazioni. Nello specifico, il credito corrispondente al premio in argomento (premio già inserito nel campo 476 delle Certificazioni Uniche 2021) deve essere indicato nel rigo SX1, colonna 6.

Infine, sempre nel quadro SX dovranno essere inseriti i dati relativi al c.d. “bonus Renzi”, in vigore fino al 30 giugno 2020 considerata l’abrogazione dell’art. 13 comma 1-bis del TUIR a opera dell’art. 3 comma 1 del DL 3/2020, e del nuovo trattamento integrativo della retribuzione, introdotto dall’art. 1 dello stesso DL 3/2020 a decorrere dal 1° luglio 2020. Al riguardo, viene confermato il rigo SX47, riservato ai sostituti d’imposta che hanno riconosciuto nel corso del 2020 il c.d. “bonus Renzi”, e viene introdotto il rigo SX49 per i sostituti che hanno erogato, a partire dal 1° luglio 2020, il trattamento integrativo della retribuzione.