La facoltà riguarda anche le prestazioni di servizi, l’obbligo per i beni decorre dal 1° luglio 2022

Di Luca BILANCINI e Emanuele GRECO

A decorrere da oggi, 1° ottobre 2021, i soggetti passivi IVA italiani possono avvalersi dei sistemi di fatturazione elettronica via Sistema di Interscambio per le operazioni nei confronti di San Marino.

Da oggi, è infatti in vigore il DM 21 giugno 2021 che fissa le nuove regole di fatturazione nei rapporti tra i due Stati, mentre il precedente decreto del 24 dicembre 1993 ha perso la propria efficacia ieri.

In merito alle regole tecniche per la predisposizione, trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche in argomento, è stato emanato il provv. Agenzia delle Entrate n. 211273/2021, modificato su alcuni aspetti di dettaglio con il provvedimento n. 248717/2021, adottato nella giornata di ieri.
In sintesi, fatte salve alcune specificità, sono replicate le regole tecniche previste per la fatturazione elettronica nei rapporti tra soggetti stabiliti in Italia, di cui al provv. n. 89757/2018.

Uno dei principali aspetti di cui tenere conto è il fatto che, dalla giornata odierna, è possibile emettere e-fatture via SdI tanto per le cessioni di beni quanto per le prestazioni di servizi. In entrambi i casi, il SdI trasmette il documento all’Ufficio Tributario di San Marino che, in seguito, lo inoltra al cessionario/committente.
Per le sole cessioni di beni, la fatturazione elettronica diverrà obbligatoria a decorrere dal 1° luglio 2022 (fatti salvi specifici casi di esclusione, come per i soggetti in regime forfetario), mentre nel periodo che intercorre tra oggi e il 30 giugno 2021 gli acquisti e le cessioni possono essere documentati alternativamente in modalità cartacea o elettronica.

Sul piano operativo, le cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino effettuate da soggetti passivi residenti, stabiliti o (in difformità rispetto alla normativa interna) identificati in Italia nei confronti di operatori economici sanmarinesi ivi identificati, dovranno essere trasmesse dal Sistema di Interscambio all’Ufficio tributario di San Marino, il quale: verificherà il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione; convaliderà la regolarità della fattura; comunicherà l’esito del controllo all’Agenzia delle Entrate mediante apposito canale telematico.

Inoltre, l’implementazione della fattura elettronica per le operazioni con San Marino consente di superare l’obbligo di presentazione del c.d. “esterometro” (art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015), seppure manchi ancora un chiarimento ufficiale sul punto.

Inoltre, a seguito del venir meno dell’efficacia del DM 24 dicembre 1993, dovrebbe cessare da oggi anche l’obbligo di presentazione dell’elenco INTRASTAT per le cessioni di beni in regime di non imponibilità IVA dall’Italia a San Marino, adempimento dal quale risultavano comunque esentati i cedenti che non hanno rapporti commerciali con Stati Ue (si veda “Esterometro al tramonto per gli scambi con San Marino” del 21 settembre 2021).

Con il richiamato provvedimento 29 settembre 2021 n. 248717, l’Agenzia delle Entrate ha inteso modificare il precedente provvedimento 5 agosto 2021 n. 211273, recependo, fra l’altro, il codice destinatario – “2R4GTO8” – che l’Ufficio Tributario di San Marino ha reso noto il 31 agosto 2021 e che dovrà essere utilizzato come “hub” per la ricezione e lo smistamento delle fatture elettroniche relative ai rapporti di interscambio con la Repubblica italiana.

Un’ulteriore novità concerne le fatture emesse a fronte di cessioni di beni verso l’Italia senza addebito d’imposta. L’art. 8 del DM 21 giugno 2021 dispone che in questa circostanza il soggetto passivo italiano, al quale la fattura è stata recapitata tramite SdI, debba assolvere l’imposta secondo le disposizioni di cui all’art. 17 comma 2 del DPR 633/72 “indicando l’ammontare dell’imposta dovuta con le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate per l’integrazione delle fatture elettroniche”. Il punto 4.2 del provv. n. 211273/2021 così come novellato dal provv. n. 248717, pubblicato ieri, prevede che sia possibile visualizzare tale fattura all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”; nella precedente stesura veniva disposto, genericamente, che ai fini dell’integrazione occorreva attendere “l’informazione dell’esito positivo dei controlli”.

A tal proposito si segnala che è previsto che l’Agenzia, “per meglio tutelare e rendere consapevole l’operatore italiano, cessionario o cedente”, metta a sua disposizione, nell’area riservata, il servizio di consultazione, nel quale, oltre ai dati delle fatture emesse e ricevute relativamente agli Scambi con San Marino, sarà possibile visualizzare anche l’esito dei controlli sui documenti.