Vanno invece indicate le altre agevolazioni per cui sono previsti specifici codici aiuto

Di Pamela ALBERTI

Con la risposta a interpello n. 618 di ieri, l’Agenzia delle Entrate analizza il trattamento fiscale di alcune misure agevolative e la loro indicazione in dichiarazione dei REDDITI e in particolare nel prospetto sugli aiuti di Stato, confermando in sostanza quanto già chiarito nei precedenti documenti di prassi.

L’Agenzia delle Entrate ricorda che per quanto concerne il contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del DL 34/2020, il comma 7 dispone espressamente che lo stesso non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5 del TUIR, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP. Analoga disposizione è in sostanza prevista per il credito d’imposta di cui all’art. 28 del DL 34/2020 (comma 6, secondo periodo) nonché per il credito d’imposta per le commissioni sui pagamenti elettronici di cui all’art. 22 del DL 124/2019 (comma 4, ultimo periodo).

Fermo restando il principio di carattere generale per cui concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF/IRES e del valore della produzione ai fini IRAP tutti i contributi per i quali la disciplina istitutiva non prevede esplicitamente la non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che a norma dell’art. 10-bis del DL 137/2020 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP “i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati”:
– in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (seppur diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza);
– da chiunque erogati;
– spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi;
– indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.

Pertanto, l’Agenzia afferma che, in linea di principio, “i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati” che soddisfano contestualmente tutti i suddetti requisiti rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione del menzionato art. 10-bis del DL 137/2020.

Per quanto concerne la compilazione dei modelli dichiarativi, rimettendo alle istruzioni disponibili sul sito dell’Agenzia quanto non esplicitato, nella risposta a interpello si ricorda che nella “Tabella codici aiuti di Stato” posta in calce alle istruzioni dei modelli REDDITI sono espressamente ricompresi:
– codice 20 – Contributo a fondo perduto i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, art. 25 DL 34/2020;
– codice 60 – Credito d’imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, art. 28 DL 34/2020;
– codice 58 – Credito d’imposta Commissioni per pagamenti elettronici, art. 22 DL 124/2019.
Secondo l’Agenzia non sussiste alcun dubbio interpretativo riguardo a tali misure.
In relazione ai contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia, nelle FAQ è stato chiarito che non è richiesta l’indicazione dell’importo dell’aiuto (cfr. Procedura Pratica n. 30).

Quanto agli ulteriori sussidi menzionati nell’istanza (es. contributi erogati dalla Regione), l’Agenzia ricorda che l’articolo 1-bis del DL n. 73/2021 ha abrogato il comma 2 dell’art. 10-bis del DL 137/2020, il quale prevedeva che la detassazione di cui al comma 1 fosse subordinata al Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato.

La risposta di ieri, riprendendo quanto già precisato dall’avvertenza 27 luglio 2021, ha affermato: “i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità non devono, quindi, indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d’impresa (i soggetti che compilano il quadro RF possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 84) e di lavoro autonomo, nei modelli REDDITI, e nei quadri di determinazione del valore della produzione, nel modello IRAP (i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 446 del 1997 possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 16). Inoltre, i predetti soggetti non devono, neppure, compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli con i codici aiuto 24 (nei modelli REDDITI) e 8 (nel modello IRAP)”.

Al riguardo si ricorda che sono state modificate le specifiche tecniche ai modelli REDDITI, per cui il codice 84 relativo alla variazione in diminuzione sarebbe ora “slegato” dalla compilazione automatica del quadro RS e potrebbe essere utilizzato per indicare la relativa variazione in diminuzione.

Nella risposta di ieri l’Agenzia ha inoltre affermato che è esclusa dall’area di applicazione dell’interpello la richiesta relativa alla riconducibilità di un determinato sussidio nel novero degli aiuti di Stato da indicare nel relativo prospetto dei modelli REDDITI.