In una Faq l’Agenzia delle Entrate nega la possibilità di inserire l’annotazione nelle bozze dei registri

Di Luca BILANCINI

In una delle Faq pubblicate recentemente nella sezione “Assistenza On Line” del portale “Fatture e Corrispettivi”, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i soggetti passivi che non procederanno a integrare elettronicamente via SdI con aliquota IVA e imposta le fatture ricevute per operazioni soggette a reverse charge interno, non potranno inserire manualmente detta annotazione nei registri IVA delle vendite e degli acquisti; ciò renderà, di fatto, impossibile l’utilizzo dei registri IVA precompilati per gli operatori che decideranno di effettuare l’integrazione dell’imposta secondo le modalità tradizionali.

Posto che, come riportato nel paragrafo 5.1 del provvedimento 8 luglio 2021 n. 183994, il soggetto passivo può modificare detti registri “riportando tutti gli elementi richiesti dagli articoli 23 e 25 del decreto IVA”, era lecito attendersi che le annotazioni di cui all’art. 17 commi 5 e 6 del DPR 633/72 potessero rientrare fra questi elementi.
A tale ultima conclusione poteva altresì giungersi sulla base del fatto che, come ammesso dalla stessa Amministrazione in altra Faq, le fatture cartacee emesse dai soggetti in regime forfetario possono essere annotate nel registro IVA degli acquisti precompilato, utilizzando la funzionalità “Inserisci nuovo documento”. Tale funzionalità, presente in entrambi i registri IVA precompilati, consente di inserire “eventuali documenti rilevanti ai fini IVA non emessi o non pervenuti tramite le fonti informative (SDI o «esterometro»)”, come, per esempio, fatture cartacee oppure bollette doganali. In questo senso poteva essere ammissibile ritenere che anche il documento risultante dall’integrazione “cartacea”, potesse essere riportato manualmente.

L’Agenzia non consente, invece, di adottare tale soluzione, richiedendo ai soggetti passivi che intendono fruire del programma di assistenza on line e che hanno effettuato acquisti in reverse charge di procedere all’integrazione dei documenti esclusivamente in formato elettronico.

Nella Faq citata, l’Amministrazione finanziaria osserva che all’interno della bozza precompilata del registro IVA degli acquisti del cessionario o committente viene annotata la fattura ricevuta tramite SdI con uno dei codici natura N6 (N6.1, N6.2, ecc.); l’integrazione, effettuata mediante generazione e invio di un file XML contraddistinto dal codice TD16, viene automaticamente riportata mediante annotazione del documento in entrambi i registri IVA, mentre al soggetto passivo spetterà esclusivamente il compito di inserire le informazioni non presenti nel suddetto file, come, ad esempio, la corretta percentuale di detrazione, se inferiore al 100%.
L’Agenzia precisa inoltre che, ai fini dell’elaborazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche sarà considerato nel campo VP3 (relativo al totale delle operazioni passive al netto dell’IVA) “solo l’imponibile indicato nella fattura elettronica ricevuta in reverse charge (…) annotata nel registro degli acquisti e non quello indicato nel documento integrativo TD16”.

Sempre nelle Faq di recente pubblicazione, viene precisato, inoltre, che in caso di documento trasmesso al Sistema di Interscambio con codice TD17 (utilizzato per l’integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero), al fine di integrare con IVA una fattura cartacea rilasciata da un prestatore non residente, detta integrazione verrà riportata sia nel registro delle fatture emesse che in quello delle fatture ricevute del soggetto che emette il documento. L’imponibile del documento con codice TD17 “sarà computato nel rigo VP3 della lipe del periodo e la relativa imposta rispettivamente nei campi VP4 e VP5 della medesima lipe”.

Uno degli ulteriori chiarimenti presenti nelle Faq concerne la c.d. “Autofattura per splafonamento”, caratterizzata dal codice TD21. L’Agenzia delle Entrate segnala di non essere in grado di distinguere se, a fronte dello splafonamento, l’IVA sia già stata regolata con versamento tramite modello F24 o debba, invece, essere assolta nella liquidazione periodica (si vedano, al proposito, le modalità di regolarizzazione suggerite, ex plurimis, dalla ris. Agenzia delle Entrate 6 febbraio 2017 n. 16). Per questo motivo viene scelta la soluzione dell’annotazione del documento in entrambi i registri. Spetterà al soggetto passivo che dovesse avere già assolto l’IVA l’onere di modificare la bozza della LIPE del periodo.

L’Agenzia rende noto, infine, che le note di credito (codice TD04 o TD08), essendo documenti emessi al fine di rettificare in diminuzione gli importi precedentemente fatturati, vengono annotate, con valore negativo, nel registro delle fatture emesse del cedente o prestatore e in quello degli acquisti del cessionario o committente.