È stato ufficialmente prorogato il termine inizialmente fissato al 10 settembre

Di Pamela ALBERTI

Con un comunicato stampa diffuso ieri, il MEF ha annunciato il DPCM di proroga al 30 settembre del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per i soggetti che intendono trasmettere l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto “perequativo”.

L’art. 1, commi da 16 a 27, del DL 25 maggio 2021 n. 73 convertito (c.d. “Sostegni-bis”) ha previsto, subordinandolo all’autorizzazione della Commissione europea, il riconoscimento di un contributo a fondo perduto, con finalità perequative, a favore degli operatori economici che hanno registrato un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Possono beneficiare di tale contributo i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA attiva al 26 maggio 2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del DL (2019 per i soggetti “solari”).

Il comma 24 del citato art. 1 del DL n. 73/2021 aveva previsto che l’istanza per il riconoscimento di tale contributo a fondo perduto potesse essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 fosse presentata entro il 10 settembre 2021.

Il Ministero dell’Economia e delle finanze, con l’annunciato DPCM, ha disposto che il termine del 10 settembre 2021 di cui al citato art. 1 comma 24 del DL 73/2021 sia prorogato al 30 settembre 2021. Nel comunicato è stato precisato, inoltre, che per tutti gli altri contribuenti la scadenza per l’invio del modello dichiarativo REDDITI 2021 resta il 30 novembre.

La proroga è stata concessa “considerate le esigenze generali rappresentate dalle categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per conto dei contribuenti e all’esposizione, nei modelli di dichiarazione dei redditi relativi all’anno d’imposta 2020, delle informazioni aggiuntive riferite alle molteplici misure agevolative introdotte”.
Non è stata, tuttavia, accolta la richiesta di spostare, come inizialmente richiesto, sino al 31 ottobre il suddetto termine (si veda “In arrivo la proroga per le dichiarazioni per il contributo perequativo” del 4 settembre). “Uno spostamento del termine al 31 ottobre sarebbe stato sicuramente più congruo, ma la data del 30 settembre è comunque più ragionevole di quella del 10 settembre” ha commentato il Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, che ha aggiunto: “Pur apprezzando la disponibilità all’ascolto delle ragioni dei commercialisti da parte del MEF e dell’Agenzia delle Entrate, siamo purtroppo ancora una volta costretti a sottolineare come le proroghe continuino ad arrivare sul filo di lana. Si poteva fare di più e meglio, garantendo maggiore serenità ai professionisti già due mesi fa”.

Intanto solo sabato, con il provvedimento n. 227357/2021 sono stati definiti i campi delle dichiarazioni dei redditi (730 e modelli REDDITI PF, SP, ENC e SC) relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari per la determinazione del valore dei risultati economici d’esercizio (si veda “Definiti i campi dei modelli REDDITI per il contributo «perequativo»” del 6 settembre).
Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

Il passo successivo sarà l’emanazione del decreto ministeriale che dovrà definire la percentuale di variazione del risultato economico d’esercizio tra i due periodi d’imposta, determinante per stabilire la possibilità di accesso e il calcolo del contributo.
L’ammontare del contributo “perequativo” è infatti determinato applicando tale percentuale alla differenza tra i suddetti risultati economici d’esercizio (al netto di tutti i contributi a fondo perduto coronavirus ricevuti).
L’importo del contributo non può essere comunque superiore a 150.000 euro.

Inoltre, come evidenziato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 227357/2021, sulla base delle determinazioni del sopra richiamato decreto ministeriale, con successivo provvedimento saranno approvati il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche per presentare telematicamente le istanze con cui richiedere il contributo “perequativo”.