Rilevano per definire il requisito del peggioramento del risultato economico

Di Pamela ALBERTI

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 227357 pubblicato il 4 settembre, ha definito i campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari per determinare gli ammontari dei risultati economici d’esercizio da considerare ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto “perequativo” previsto dall’art. 1 commi da 16 a 27 del DL 73/2021 convertito.

Tale contributo a fondo perduto, si ricorda, spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA attiva al 26 maggio 2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del DL (2019 per i soggetti “solari”).

Il contributo è riconosciuto a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze.

La disposizione normativa demanda ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate l’individuazione degli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi (relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020) necessari per la determinazione del valore dei risultati economici d’esercizio, nonché le modalità operative e i termini per la presentazione dell’istanza per la richiesta del contributo.

In attesa dell’emanazione del decreto ministeriale che definirà la percentuale di variazione del risultato economico d’esercizio tra i due periodi d’imposta, con il provvedimento n. 227357/2021 sono quindi stati definiti, nell’Allegato A, i citati campi delle dichiarazioni dei redditi (730 e modelli REDDITI PF, SP, ENC e SC) relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari per la determinazione del valore dei risultati economici d’esercizio.
Ad esempio, con riferimento al reddito d’impresa nei modelli REDDITI SC, rileva il rigo RF63 colonna 1.

Il medesimo provvedimento dispone che, sulla base delle determinazioni del sopra richiamato decreto ministeriale, con successivo provvedimento saranno approvati il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche per presentare telematicamente le istanze con cui richiedere il contributo “perequativo”.

Il provvedimento non fa alcun riferimento alla condizione per l’accesso al contributo consistente nella necessità di presentare anticipatamente la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, termine attualmente fissato al 10 settembre 2021 a norma dell’art. 1 comma 24 del DL 73/2021.
Tale termine dovrebbe essere tuttavia posticipato al 30 settembre (si veda “In arrivo la proroga per le dichiarazioni per il contributo perequativo” del 4 settembre).