Con le recenti precisazioni dell’Agenzia è stata delineata la modalità di compilazione

Di Pamela ALBERTI

Alla luce dei recenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, con avvertenza del 27 luglio e con le FAQ relative alla compilazione del prospetto sugli aiuti di Stato del 28 luglio, pare utile riepilogare le modalità di compilazione dei modelli REDDITI 2021 in relazione ai contributi a fondo perduto e ai crediti d’imposta ricevuti a fronte delle difficoltà economiche correlate all’emergenza epidemiologica (per approfondimenti, si rinvia alla Procedura Pratica n. 26).

Nei modelli REDDITI 2021 devono essere indicati i contributi a fondo perduto riconosciuti dalle specifiche disposizioni emanate nel 2020 (es. art. 25 del DL 34/2020), aventi natura di contributi in conto esercizio, che sono, per espressa disposizione normativa, fiscalmente irrilevanti.
A tal fine, per i soggetti in contabilità ordinaria, occorre indicare tra le variazioni in diminuzione al rigo RF55 con l’apposito codice “83” tali contributi. L’indicazione è però prevista anche nel quadro RG per i soggetti in contabilità semplificata (sia tra i componenti negativi che positivi), nel quadro LM per i soggetti in regime forfetario e nel quadro RE per i lavoratori autonomi.

All’indicazione negli specifici righi reddituali corrisponde, come evidenziato dalle specifiche tecniche, anche l’indicazione nel prospetto sugli aiuti di Stato con specifici codici aiuto.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia nelle FAQ sugli aiuti di Stato, per i codici aiuto 20, 22, 23, 27, 28 (contributi a fondo perduto erogati ai sensi, rispettivamente, dell’art. 25 del DL 34/2020, dell’art. 59 del DL 104/2020, degli artt. 1 e 1-bis del DL 137/2020 e dell’art. 2 del DL 172/2020), nel prospetto aiuti di Stato non va però indicato l’importo dei contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia, né il risparmio d’imposta derivante dalla detassazione degli stessi.
Inoltre, al fine di stabilire il periodo in cui compilare il prospetto aiuti di Stato, per i contributi erogati dall’Agenzia rileva la data di erogazione del contributo.

Viene invece meno, a seguito dell’avvertenza del 27 luglio 2021, la necessità di indicare nei modelli REDDITI 2021 gli aiuti detassati a norma dell’art. 10-bis del DL 137/2020, sia nei quadri reddituali, per cui le istruzioni prevedevano specifici codici, sia nel prospetto sugli aiuti di Stato con il codice aiuto 24 (si veda “Fuori dal prospetto degli aiuti di Stato più contributi e indennità” del 28 luglio). Per i contribuenti in contabilità ordinaria è possibile utilizzare per la variazione in diminuzione al rigo RF55 il generico codice “99” (in luogo dello specifico codice “84”, che determinava la compilazione del prospetto sugli aiuti di Stato).

Per quanto riguarda poi gli aiuti concessi sotto forma di crediti d’imposta (es. sanificazione, adeguamento ambienti di lavoro, locazioni) resta ferma la compilazione del quadro RU con appositi codici credito.
All’utilizzo di uno specifico codice credito nel rigo RU1 dei modelli REDDITI 2021 corrisponde l’indicazione nel prospetto sugli aiuti di Stato, ove richiesto. Al riguardo, le FAQ dell’Agenzia hanno chiarito che il credito d’imposta botteghe e negozi (art. 65 del DL 18/2020) e il credito d’imposta spese di sanificazione (art. 125 del DL 34/2020) non sono qualificati aiuti di Stato dalla norma istitutiva e, pertanto, non vanno riportati nel relativo prospetto presente nel quadro RS.

L’Agenzia precisa altresì che il software di compilazione messo a disposizione dall’Agenzia “ribalta” in automatico l’importo dei crediti d’imposta considerati aiuti di Stato, per quanto maturato, nel prospetto aiuti di Stato.

Per quanto riguarda le indennità coronavirus, l’Agenzia conferma che tali somme non devono essere indicate nel prospetto aiuti di Stato del quadro RS.

La tabella di seguito riepiloga l’indicazione nei modelli REDDITI 2021 delle suddette misure di favore, dai quadri reddituali fino al prospetto aiuti di Stato del quadro RS.

Aiuto QUADRO RF QUADRO RG QUADRO LM QUADRO RE QUADRO RU QUADRO RS
Contributo fondo perduto art. 25 del DL 34/2020 RF55
codice “83”
RG10 codice “27” e
RG22 codice “47”
LM2 colonna 1 (regime vantaggio);
LM33 colonna 1 (forfetario)
RE3 colonna 1 RS401
codice “20”
(no indicazione dell’importo)
Contributo fondo perduto centri storici (art. 59 del DL 104/2020) RF55
codice “83”
RG10 codice “27” e
RG22 codice “47”
LM2 colonna 1 (regime vantaggio);
LM33 colonna 1 (forfetario)
RS401
codice “22”
(no indicazione dell’importo)
Contributo fondo perduto art. 1 del DL 137/2020 (“Ristori”) RF55
codice “83”
RG10 codice “27” e
RG22 codice “47”
LM2 colonna 1 (regime vantaggio);
LM33 colonna 1 (forfetario)
RE3 colonna 1 RS401
codice “23”
(no indicazione dell’importo)
Contributo fondo perduto art. 2 del DL 149/2020 (confluito art. 1-bis DL 137/2020 conv.) RF55
codice “83”
RG10 codice “27” e
RG22 codice “47”
LM2 colonna 1 (regime vantaggio);
LM33 colonna 1 (forfetario)
RE3 colonna 1 RS401
codice “27”
(no indicazione dell’importo)
Contributo fondo perduto servizi di ristorazione (art. 2 del DL 172/2020) RF55
codice “83”
RG10 codice “27” e
RG22 codice “47”
LM2 colonna 1 (regime di vantaggio);
LM33 colonna 1 (forfetario)
RE3 colonna 1 RS401
codice “28”
(no indicazione dell’importo)
Detassazione contributi art. 10-bis del DL 137/2020 RF55
codice “99” (non più “84”)
Nessuna indicazione (non più RG10 codice “28” e
RG22 codice “48”)
Nessuna indicazione (non più LM2 colonna 2 per regime di vantaggio e LM33 colonna 2 per forfetario) Nessuna indicazione
(non più
RS401
codice “24”)
Credito botteghe e negozi (art. 65 del DL 18/2020) RF55
codice “99”
Codice “I1”
Credito locazioni (art. 28 del DL 34/2020) RF55
codice “99”
Codice “H8” RS401
codice “60”
Credito sanificazione
(art. 125 del DL 34/2020)
RF55
codice “99”
Codice “H9”
Credito adeguamento ambienti lavoro (art. 120 del DL 34/2020) RF55
codice “99”
Codice “I6” RS401
codice “63”
Indennità artt. 27 ss. del DL 18/2020 e successivi rinnovi