Senza modifiche significative in sede di conversione del DL Sostegni-bis, si attendono ora le disposizioni attuative dell’Agenzia delle Entrate
Nel corso dell’iter di conversione del DL 73/2021 (il cui disegno di legge è stato approvato da un ramo del Parlamento il 14 luglio 2021) l’art. 19 del decreto, che ha introdotto la “super ACE” (o “ACE innovativa”, come recita la rubrica della norma) non è stato oggetto di modifiche rispetto alla versione originaria, fatti salvi alcuni piccoli ritocchi di forma che hanno, più che altro, valenza di stile.
La norma, visto il poco tempo a disposizione per la conversione definitiva in legge del decreto, che deve avvenire entro il prossimo 24 luglio, ha quindi presumibilmente una sua versione pressoché definitiva, con la quale occorre confrontarsi per la valutazione dei benefici spettanti.
Essa prevede in via transitoria per il solo 2021 che gli incrementi del capitale proprio (conferimenti dei soci, nonché accantonamenti di utili a riserva, fatta eccezione per le riserve indisponibili) possano beneficiare di un coefficiente di remunerazione del 15%, molto elevato se confrontato con quello standard dell’1,3%; il beneficio è, inoltre, ampliato in virtù della previsione per cui gli incrementi del 2021 rilevano sempre per l’intero importo, senza quindi il ragguaglio ad anno che caratterizza i conferimenti in denaro (ai fini della “super ACE”, quindi, un versamento dei soci in conto capitale di un milione di euro rileva sempre per un milione di euro, che esso sia effettuato il 2 gennaio piuttosto che il 31 dicembre del 2021); questa indicazione, in assenza di previsioni contrarie, dovrebbe pacificamente riguardare anche i versamenti effettuati prima del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del DL 73/2021), dovendosi guardare a questi fini al periodo d’imposta 2021 unitariamente considerato.
La variazione in aumento agevolabile con la “super ACE” ha un tetto massimo di 5 milioni di euro, indipendentemente dall’ammontare del patrimonio netto dell’impresa, per cui il rendimento nozionale massimo è pari a 750.000 euro. Considerando ad esempio la situazione delle società di capitali, ciò significa che il risparmio d’imposta massimo ammonta a 180.000 euro, dato ottenuto applicando al rendimento nozionale l’aliquota IRES del 24%.
Ove gli incrementi eccedano la soglia l’eccedenza non è, naturalmente, persa: come opportunamente chiarito dalla Relazione al DL 73/2021, essa viene comunque agevolata, ma con l’ACE “ordinaria”, e quindi con il coefficiente dell’1,3%.
L’interesse delle imprese è attuale non solo per la valutazione delle politiche di finanziamento da seguire di qui al termine del 2021, ma anche perché il legislatore ha previsto, in continuità con la linea assunta nell’ultimo biennio, la possibilità di sfruttare la “super ACE” sotto forma di credito d’imposta (anticipando, quindi, di molto il beneficio).
Il credito è computato applicando al rendimento nozionale le aliquote IRES o IRPEF, a questi fini considerandosi le aliquote del 2020: a meno di variazioni delle aliquote per il 2021 previste da qui in avanti con effetto retroattivo, quindi, la quantificazione del beneficio se fruito sotto forma di riduzione del reddito imponibile o sotto forma di credito d’imposta è analoga, cambiando solo il timing.
Il credito d’imposta può essere, alternativamente, utilizzato in compensazione (senza limiti di importo) nel modello F24, richiesto a rimborso o ceduto a terzi. È però prevista allo scopo una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate le cui modalità, termini e contenuto saranno stabilite da apposito provvedimento dell’Agenzia stessa, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 73/2021 (quindi, indicativamente in un intorno tra il 20 e il 25 di agosto).
Il credito d’imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all’Agenzia, dal giorno successivo a quello in cui sono avvenuti il versamento del conferimento in denaro, la rinuncia o la compensazione dei crediti, o a quello in cui l’assemblea ha deciso di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio.
L’approvazione delle suddette disposizioni attuative dovrebbe essere seguita con la dovuta attenzione da parte delle imprese che abbiano destinato a riserva l’utile del 2020 e/o abbiano effettuato, o effettuino nelle prossime settimane, aumenti di capitale in denaro (o, più in generale, abbiano ricevuto o ricevano conferimenti in denaro da parte dei soci).
Se, come si auspica, l’approvazione delle disposizioni attuative resterà nei tempi fissati dalla legge, gli importi corrispondenti alla “super ACE” potranno andare a compensare anche i debiti per le imposte dovute in base alla dichiarazione per il 2020, la cui scadenza è stata prorogata per molti contribuenti al prossimo 15 settembre 2021, fermo restando che la compensazione può regolarmente avvenire con gli altri tributi e contributi dovuti dall’impresa (IVA, ritenute, ecc.), senza alcuna priorità stabilita dalle norme di riferimento.