L’Agenzia valorizza l’esercizio, in via principale, dell’attività di investimento held for trade

Di Michele TARDINI

La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 363 del 24 maggio 2021 ha ribadito, come nella precedente posizione assunta per il caso esaminato nella risposta n. 266 del 19 aprile 2021, l’esclusione, dal test di prevalenza di cui all’art. 162-bis del TUIR per la qualificazione fiscale della società, delle partecipazioni detenute ai fini meramente speculativi (e, quindi, iscritte nell’attivo circolante).

I casi sottoposti all’Agenzia nelle due fattispecie oggetto di interpello sono sostanzialmente identici: a fronte del disinvestimento dell’asset principale (partecipazione), produttivo di una ingente liquidità, i soggetti in questione procedevano con l’impiego di tale liquidità, non per conto terzi o nei confronti del pubblico, con investimenti sui mercati finanziari, sia in proprio che tramite mandati di natura discrezionale a primari istituti bancari.

La composizione dell’attivo di tali soggetti rifletteva, dunque, l’attività principale esercitata, con un valore dell’attivo circolante nettamente preponderante rispetto a quello dell’attivo finanziario: tuttavia, seguendo la lettera dell’art. 162-bis, anche le partecipazioni iscritte nell’attivo circolante avrebbero potuto rilevare ai fini del test di prevalenza, portando al suo superamento visti gli ingenti importi investiti e qualificando, quindi, il contribuente quale società di partecipazione finanziaria/non finanziaria a seconda della natura delle partecipazioni stesse.
Da qui, dunque, le richieste di chiarimenti degli interpellanti in merito alla corretta applicazione del test di prevalenza di cui all’art. 162-bis del TUIR.

L’unico elemento differenziale tra i due casi in questione riguarda il fatto che, in quello analizzato nella più recente risposta n. 363/2021, la società detiene anche partecipazioni, iscritte nell’attivo immobilizzato, inferiori al 15% di percentuale di possesso (pertanto, non di controllo), verso cui svolge attività definite come solamente “accessorie e strumentali” (finanziamenti attivi). Tale attività di “ingerenza”, nel caso oggetto della risposta n. 266, non era invece presente, ma solo meramente potenziale in base all’oggetto sociale.

Nella sua risposta, l’Agenzia non sembra valorizzare tale elemento distintivo tra le due fattispecie, rispondendo nel medesimo modo della risposta n. 266/2021, ossia che le partecipazioni acquisite ai fini meramente speculativi non rientrano tra quelle soggette al test di prevalenza (identificabili in quanto rilevate nell’attivo circolante).
Viene, nella sostanza, valorizzata l’attività “principale” esercitata (riflessa nella composizione dell’attivo patrimoniale), cioè quella di investimento held for trade.

Alla luce di quanto sopra si è, dunque, indotti a ritenere che l’esclusione delle partecipazioni acquisite ai fini meramente speculativi dal test di prevalenza ex 162-bis del TUIR debba ritenersi un orientamento (ormai) consolidato e, pertanto, un principio generale: si pensi a quelle società che, oltre alla gestione di un portafoglio motu proprio (come nei due casi di cui sopra sottoposti all’attenzione dell’Agenzia), hanno anche una parte di investimento in società (controllate) classificate nell’attivo immobilizzato, per le quali fungono da holding ed esercitano attività di direzione e coordinamento; non si vede come il “principio di esclusione”, che emerge dalle risposte nn. 266 e 363, non possa valere anche con riferimento a tali soggetti.

In altri termini, è proprio il test di prevalenza, privo delle partecipazioni “speculative” iscritte nell’attivo circolante, che deve portare all’inquadramento del soggetto ai fini tributari in presenza di più attività svolte (holding, trading per conto proprio, servizi di varia tipologia verso il “gruppo” ecc.), indipendentemente dalla percentuale di possesso del capitale nelle partecipate, per le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, e dall’eventuale attività di direzione e coordinamento svolta.