Plafond di spese agevolato unico con effettuazione congiunta di interventi di miglioramento sismico e di eliminazione di barriere architettoniche

Di Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

Ai sensi dei commi 2 e 4 dell’art. 119 del DL 34/2020, il superbonus al 110% si applica anche sugli interventi previsti dall’art. 16-bis comma 1 lett. e) del TUIR.
Sono gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92.
Ai fini del superbonus, questi interventi sono agevolati “anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni”.

Dal punto di vista oggettivo, rientrano nel novero degli interventi finalizzati al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche solo quelli che presentano le caratteristiche tecniche di cui al DM 14 giugno 89 n. 236.
Gli interventi in questione, per poter essere agevolati con il superbonus al 110%, devono essere eseguiti congiuntamente a uno degli interventi “trainanti” di efficienza energetica di cui al comma 1 dell’art. 119 del DL 34/2020, oppure agli interventi “trainanti” di miglioramento sismico di cui al comma 4.
È stato l’art. 33 comma 1 lett. a) del DL 77/2021 (decreto “Semplificazioni”), mediante apposita modifica al comma 4 dell’art. 119 del DL 34/2020, a estendere l’effetto “traino” anche agli interventi di miglioramento sismico, dopo che tale circostanza era stata in un primo tempo limitata agli interventi “trainanti” di efficienza energetica.

Nel silenzio dei commi 2 e 4 dell’art. 119 del DL 34/2020, il tetto massimo di beneficio spettante per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche dovrebbe essere collegato al tetto massimo di spese detraibili riconosciute per gli interventi di cui all’art. 16-bis del TUIR.
La detrazione del 110% dovrebbe dunque applicarsi sulle spese sostenute per l’effettuazione degli interventi fino a un tetto massimo di:
– 96.000 euro per unità immobiliare, per quel che concerne le spese sostenute nell’anno 2021;
– 48.000 euro per unità immobiliare, per quel che concerne le spese sostenute nel 2022 (salvo future proroghe ulteriori del “potenziamento” della detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis del TUIR).

In ragione della mancata previsione di uno specifico e autonomo plafond di “spese superbonus”, come previsto invece dai commi 5 e 6 dell’art. 119 del DL 34/2020 per le “spese superbonus” relative agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo integrati, pare corretto ritenere che le spese per interventi di eliminazione di barriere architettoniche agevolate con superbonus “consumano” il plafond disponibile, per quell’anno e per quell’immobile, di spese per altri interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolabili con la detrazione IRPEF del 50%, ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR.

Considerata la discutibile, ma costante prassi dell’Agenzia delle Entrate volta ad affermare il principio della mancanza di autonomia, tra plafond di spese agevolabili con la detrazione IRPEF del 50% ex art. 16-bis del TUIR e il plafond di spese agevolabili con il sismabonus, è lecito supporre che, in caso di effettuazione congiunta di interventi “trainanti” di miglioramento sismico e di interventi “trainati” di eliminazione delle barriere architettoniche, l’Agenzia delle Entrate possa ritenere che il limite massimo di 96.000 euro non possa essere applicato in modo autonomo per gli uni e gli altri interventi, bensì sia unico con riguardo alla sommatoria delle spese complessivamente sostenute per gli uni e gli altri.
Sul punto, sarebbero tuttavia opportune conferme a livello ufficiale.