L’utilizzo del credito o la cessione può avvenire entro il 30 giugno 2021

Di Pamela ALBERTI

L’art. 120 del DL 34/2020 ha previsto un credito d’imposta al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro per contenere la diffusione del coronavirus, riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, indicati nell’apposito Allegato al DL 34/2020 (es. bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema e musei), oltre che ad associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore.

Al fine di beneficiare dell’agevolazione, occorreva presentare all’Agenzia delle Entrate apposita comunicazione delle spese ammissibili (provv. Agenzia delle Entrate n. 259854/2020 e provv. 8 gennaio 2021 n. 4887), entro il 31 maggio 2021 (in luogo del 30 novembre 2021 inizialmente previsto).

Il credito d’imposta, si ricorda, può essere:
– utilizzato dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 (in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2021, per effetto dell’art. 1 commi 1098 – 1099 della L. 178/2020) esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (codice tributo “6918”), ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
– ceduto, anche parzialmente, nel medesimo termine, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari (art. 122 del DL 34/2020).

In merito al trattamento fiscale, si rileva che per l’agevolazione in esame, a differenza degli altri crediti d’imposta coronavirus, la norma agevolativa non prevede espressamente l’esclusione dalla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP.
Fermo restando che sul punto non constano chiarimenti ufficiali, dovrebbe tuttavia trovare applicazione l’art. 10-bis del DL 173/2020, che consente di detassare tutte le misure di favore legate all’emergenza epidemiologica e diverse da quelle esistenti prima dell’emergenza stessa.

Quanto all’indicazione nel quadro RU del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art. 120 del DL 34/2020, le istruzioni alla compilazione del quadro RU dei modelli REDDITI 2021 prevedono che la sezione I debba essere compilata, con il codice credito “I6”, solo dai soggetti che maturano il diritto al beneficio, anche in caso di cessione, totale o parziale, del credito medesimo.
I cessionari, invece, non devono compilare il quadro RU.

Nella sezione I possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10.
In particolare:
– nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2020 (i soggetti con periodo d’imposta 2020/2021 devono indicare anche il credito maturato in relazione alle spese sostenute nella frazione dell’anno 2020 ricadente nel precedente periodo d’imposta);
– il rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione, totale o parziale, del credito d’imposta ai sensi dell’art. 122 del DL 34/2020, riportando nella colonna l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B;
– nel rigo RU6 va indicato l’ammontare del credito utilizzato entro il termine di scadenza del 30 giugno 2021.

Il credito d’imposta adeguamento è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2020, § 4).
Pertanto, come precisato dalle stesse istruzioni al quadro RU, il credito d’imposta maturato indicato nel rigo RU5 va riportato anche nel prospetto “Aiuti di Stato” presente nel quadro RS.
In particolare, stando alla tabella sui codici aiuto di Stato, dovrà essere utilizzato lo specifico codice aiuto “63”.

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