Sembrerebbero esclusi dall’agevolazione gli immobili delle imprese che costituiscono l’oggetto dell’attività

Di Arianna ZENI

L’art. 6-sexies del DL 41/2021 (decreto “Sostegni”), introdotto in sede di conversione, ha previsto l’esenzione dal versamento della prima rata dell’IMU per l’anno 2021, il cui termine è fissato al 16 giugno 2021, per alcuni soggetti (si veda “Beneficiari del contributo Sostegni con esenzione IMU” del 5 maggio 2021).

La norma stabilisce testualmente che “In considerazione del perdurare degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto”. L’esenzione, inoltre “si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori”.
In ogni caso, l’esenzione dall’IMU si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche.
Nel Dossier n. 371/2 (A.C. 3099 – Parte I “Schede di lettura”) del 10 maggio 2021 viene ribadito che “Il comma 2 dell’articolo in esame precisa che l’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori”.

Alla luce della citata disposizione, quindi, i possessori di immobili che hanno i requisiti richiesti per ottenere il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL n. 41/2021 (c.d. “Sostegni”), sono esclusi dal versamento della prima rata dell’IMU 2021, sempreché in detti immobili venga anche esercitata la loro attività.
Nel caso in cui una società immobiliare di gestione possieda unità immobiliari che vengono concesse in locazione, ci si potrebbe chiedere se in relazione a quegli immobili possa spettare l’esenzione IMU. Oggetto dell’attività esercitata e posta in essere con carattere di abitualità, quindi, è la locazione o la concessione in affitto di immobili (C.M. 8 maggio 97 n. 128).

La ratio della norma contenuta nell’art. 6-sexies del DL 41/2021 in argomento sembrerebbe essere quella di agevolare gli immobili strumentali nei quali la società svolge la propria attività e non anche gli immobili che costituiscono piuttosto l’oggetto della medesima attività (sulla natura degli immobili concessi in locazione a terzi di una società di gestione immobiliare si veda la risposta Eutekne 19 giugno 2014).
Una diversa interpretazione della norma, che non sembra facilmente sostenibile, porterebbe a esentare dall’IMU tutti gli immobili delle società immobiliari di gestione e di costruzione che abbiano i requisiti per richiedere il contributo a fondo perduto “Sostegni” e che costituiscono l’oggetto dell’attività.
Sul punto, sarebbero tuttavia opportune conferme a livello ufficiale.