Il MEF chiarisce che il calcolo deve essere fatto separatamente per l’acconto e per il saldo

Di Stefano SPINA

Essendo prossima la scadenza del calcolo dell’acconto IMU per l’anno 2021, su Eutekne.info ci si è posti la domanda su quale fosse il suo esatto metodo di calcolo (si veda “Prima rata IMU 2021 per l’immobile acquistato nel primo semestre 2021” del 31 maggio 2021).

Nello specifico, poiché il comma 762 dell’art. 1 della L. 160/2019 stabilisce che la prima rata è pari all’IMU dovuta per il primo semestre, applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente risultava che le società di software avessero seguito due diverse direzioni.

Secondo una prima interpretazione in aderenza alla circolare Min. Economia e Finanze 18 marzo 2020 n. 1/DF, l’acconto IMU risulta determinato sulla base delle fattispecie e dei mesi di possesso del primo semestre dell’anno tenendo conto dell’aliquota e delle detrazioni stabilite per l’anno precedente.
In pratica, nel caso di acquisto di un immobile in data 3 maggio 2021, l’importo dell’acconto viene calcolato per due mesi di possesso dell’immobile nel primo semestre 2021.

Una diversa interpretazione, adottata ad esempio dal software dell’ANUTEL al quale rinviano i siti istituzionali degli enti locali, prevede che l’acconto sia invece pari al 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno 2021, utilizzando sempre le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente.
In tal caso, per lo stesso immobile acquistato il 3 maggio 2021, l’imposta da versare entro il 16 giugno 2021 corrisponderà a quattro mesi di assoggettamento in quanto si dividono per due i mesi di possesso in tutto il 2021.

A risolvere il dubbio interviene in forma puntuale il MEF attraverso una FAQ pubblicata sul proprio sito nella giornata di ieri.
I tecnici del ministero, a fronte della domanda se il calcolo dell’imposta dovesse essere fatto separatamente per l’acconto ed il saldo in base alle effettive condizioni soggettive ed oggettive dell’immobile intervenute nel corso del primo e del secondo semestre oppure se fosse pari al 50% dell’imposta complessiva annua, confermano la prima tesi.

Nello specifico, facendo l’esempio di un fabbricato acquistato in data 1° giugno 2021, la FAQ afferma che la prima rata dell’IMU, da versare entro il 16 giugno, deve essere proporzionata ad un mese di possesso (e quindi al solo mese di giugno) e non parametrata al 50% dell’imposta dovuta per sette mesi (da giugno fino alla fine dell’anno).

La risposta, che chiarisce una volta per tutte le modalità di determinazione sia dell’acconto che del saldo, obbliga tuttavia i contribuenti ad una attenta analisi della situazione dei propri immobili sia in termini di compravendite effettuate che di locazioni concordate o meno o, in ultimo, di adeguamento delle aree edificabili ai valori di mercato.

Infatti, stante l’assunto che l’acconto debba essere determinato “in base alle effettive condizioni soggettive e oggettive dell’immobile intervenute nel corso del primo” semestre, risulterà difficile sostenere la correttezza del proprio operato nel caso in cui si dovessero andare a rettificare in sede di saldo situazioni relative al primo semestre.

Se da un lato risulta impensabile, visto il disposto del comma 761 dell’art. 1 della L. 160/2019 in base al quale si afferma che l’imposta è dovuta per anni solari e non per semestri, che il Comune non riconosca il versamento dell’acconto in eccesso in compensazione del minor saldo, risulta concreto il rischio di sanzioni in caso di insufficiente versamento dell’acconto e conguaglio in sede di saldo.

In tal caso infatti, ai sensi dei commi 774 e 775 dell’art. 1 della L. 160/2019 si applicheranno le sanzioni previste dall’art. 13 del DLgs. 471/97 pari al 30% dell’imposta tardivamente versata e risulta in ogni caso percorribile il ravvedimento ex art. 13 del DLgs. 472/97.

Il MEF interviene anche in tema di dichiarazione IMU ed esenzioni da emergenza COVID-19 precisando che i soggetti esonerati dal versamento dell’imposta municipale propria nel corso del 2020 in base ai vari decreti connessi all’emergenza COVID-19 sono obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini IMU in quanto si tratta di “modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta”. In tal caso i contribuenti dovranno presentare la dichiarazione, barrando la casella “Esenzione”.

L’obbligo di presentare la dichiarazione non sussiste, invece, al venir meno dell’esenzione dal momento che la durata e la conseguente scadenza delle agevolazioni è conosciuta ai Comuni.
Risulta invece sempre dovuta la dichiarazione degli enti non commerciali in quanto il comma 770 dell’art. 1 della L. 160/2019, prevede espressamente che la “dichiarazione deve essere presentata ogni anno”.