Bisogna tenere conto della sospensione dei termini in materia di prima casa

Di Anita MAURO

L’art. 7 della L. 448/98 prevede, a favore del contribuente che venda l’immobile in relazione al quale abbia goduto dell’agevolazione prima casa (di cui alla nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86), il sorgere di un credito d’imposta ove questi acquisti “a qualsiasi titolo” un nuovo immobile in presenza delle condizioni per usufruire dell’agevolazione “prima casa”, entro un anno dall’alienazione.

Il credito d’imposta è pari all’ammontare dell’imposta di registro o dell’IVA corrisposte in relazione al “primo” acquisto agevolato, purché esso non sia superiore all’imposta di registro o all’IVA dovute in relazione al “nuovo” acquisto (circ. Agenzia delle Entrate 1° marzo 2001 n. 19, § 1.4).
Il credito d’imposta maturato nel 2020, se non utilizzato in diminuzione delle imposte di registro dovute sul nuovo acquisto (o su altri atti per cui è ammesso portarlo in diminuzione), trova spazio nel modello REDDITI PF 2021, nel quadro CR.

In particolare, il credito di imposta può essere indicato in colonna 2 del rigo CR7 (“Credito anno 2020”) se il “nuovo” acquisto agevolato è avvenuto tra il 1° gennaio 2020 e la data di presentazione della dichiarazione REDDITI PF 2021 ed è intervenuto (alternativamente):
– entro un anno dalla vendita dell’altro immobile per il quale si era usufruito dell’agevolazione prima casa (della quale non si è verificata la decadenza);
– anche prima della vendita della “vecchia” prima casa, purché essa sia poi alienata entro un anno dal nuovo acquisto (ex art. 1 comma 55 della L. 208/2015).

Nel conteggio del termine di un anno, va considerata la sospensione prevista dall’art. 24 del DL 23/2020, decreto “liquidità” convertito (come modificato da ultimo dal DL 183/2020, “Milleproroghe” convertito), che ha sospeso tutti i termini in materia di prima casa e di credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021. La sospensione comporta che i periodi già decorsi prima della sospensione si sommino a quelli decorrenti dopo di essa e che, ove i termini dovessero cominciare a decorrere nel periodo di sospensione, cominceranno a decorrere dal 1° gennaio 2022 (si veda “Termini per la prima casa bloccati fino al 31 dicembre 2021” del 27 febbraio 2021).

Si ipotizzi, ad esempio, che, in data 10 gennaio 2015 sia stata acquistata un’abitazione, applicando l’agevolazione prima casa, corrispondendo l’imposta di registro nella misura di 1.400 euro. Tale immobile viene venduto in data 23 dicembre 2019 e, in data 20 marzo 2021, viene acquistata una nuova abitazione, con applicazione dell’agevolazione prima casa, corrispondendo l’imposta di registro nella misura di 1.600 euro. In tal caso:
– non si verifica la decadenza dal beneficio “prima casa” goduto in relazione al primo acquisto (10 gennaio 2015), nonostante la rivendita infraquinquennale (23 dicembre 2019), perché viene acquistato un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale il 20 marzo 2021 (il termine di 1 anno, tenendo conto della proroga, scadrà il 31 ottobre 2022, invece che il 23 dicembre 2020);
– il credito di imposta spettante è pari a 1.400 euro (in quanto 1.400 < 1.600) e, non essendo stato utilizzato in diminuzione dell’imposta di registro dovuta sul nuovo acquisto, può essere utilizzato in diminuzione dell’IRPEF, indicandolo in REDDITI PF 2021 nel rigo CR7, colonna 2 (atteso che le istruzioni di REDDITI PF 2021 affermano espressamente che in colonna 2, rigo CR7, si può indicare il credito sorto a seguito di un (ri)acquisto effettuato in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e la data di presentazione della dichiarazione).

Si ricorda che il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa può essere utilizzato, alternativamente (circ. Agenzia delle Entrate 24 aprile 2015 n. 17, § 4.9):
– in diminuzione dell’imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto;
– per l’intero importo in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
– in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto ovvero alla dichiarazione da presentare nell’anno in cui è stato effettuato il riacquisto stesso;
– in compensazione con altri tributi e contributi dovuti ai sensi del DLgs. 241/97, tramite il modello F24.

Della possibilità che il credito sia stato compensato in F24 tiene conto la colonna 3 del rigo CR7, ove viene indicato il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.
Tale rigo non deve essere compilato da coloro che abbiano già utilizzato il credito di imposta:
– in diminuzione dell’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato che lo determina;
– in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero delle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.