Irrilevante, ai fini dell’agevolazione, quanto accaduto sino alla fine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020

Di Enrico ZANETTI

L’incentivo della super ACE si innesta sulla collaudata disciplina dell’ACE, la cui prima introduzione risale all’art. 1 del DL 201/2011, prevedendo che alla variazione in aumento del capitale proprio si applichi un coefficiente di remunerazione del 15%, in luogo di quello dell’1,3% che trova altrimenti applicazione ai sensi dell’art. 1 comma 287 lett. b) della L. 160/2019 a decorrere dai periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019, per i soggetti “solari”).

Dalla tecnica normativa utilizzata, appare lecito dedurre che, per tutto quanto non espressamente disciplinato dall’art. 19 commi 2-7 del DL 73/2021, dovrebbero applicarsi le regole della ordinaria disciplina ACE (si veda “Capitalizzazioni nel 2021 con super ACE” del 27 maggio).
A tale proposito, si ricorda che la disciplina dell’ACE (acronimo di “aiuto alla crescita economica”), recata dall’art. 1 del DL 201/2011 e dal DM attuativo 3 agosto 2017, era stata abrogata dall’art. 1 comma 1080 della L. 145/2018, per essere poi ripristinata, senza “soluzione di continuità” nella sua concreta applicazione e con alcune limitate modifiche, dall’art. 1 comma 287 della L. 160/2019.

L’applicazione delle regole della ordinaria disciplina ACE non sembra comunque poter prescindere dalla loro contestualizzazione nell’ambito della differente logica della disciplina della “super ACE 2021”, ossia di un’agevolazione che è puntuativa sul periodo di imposta 2021 e dovrebbe essere totalmente “insensibile” rispetto a quanto avvenuto sino al periodo di imposta 2020.
A titolo di esempio, si consideri una società che al 31 dicembre 2010 aveva un capitale proprio rilevante ai fini ACE di 10 milioni di euro, sceso a 3 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e riportato a 8 milioni di euro al 31 dicembre 2021, mediante 5 milioni di euro di conferimenti in denaro da parte dei soci nel corso del 2021.
Ai fini della disciplina dell’ACE ordinaria è pacifico che, con riguardo al periodo di imposta 2021, non sarebbe spettata alcuna agevolazione, posto che il capitale proprio, anche dopo i 5 milioni di conferimenti effettuati dai soci nel corso del 2021, risulta essere variato in diminuzione, anziché in aumento, rispetto al capitale proprio al 31 dicembre 2010.

Ai fini della disciplina della super ACE 2021, invece, l’agevolazione spetta su tutti e 5 i milioni di euro conferiti in denaro dai soci nel corso del 2021, determinando una variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo di imposta precedente.
L’irrilevanza, ai fini della super ACE 2021, di quanto accaduto sino alla fine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, dovrebbe riguardare non solo il capitale proprio risultante al 31 dicembre 2010 e tutti gli incrementi e decrementi rilevanti verificatisi tra il 2011 e il 2020, ma anche aspetti ulteriori, quali ad esempio i presupposti di applicazione delle c.d. “norme antiabuso”, di cui all’art. 10 del DM 3 agosto 2017, laddove sorti anch’essi nel periodo compreso tra il 2011 e il 2020, anziché nel medesimo periodo 2021.

In attesa di opportune conferme a livello di prassi ufficiale, pare altresì corretto ritenere che, relativamente al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (2021, per i soggetti “solari”), un soggetto beneficiario, in presenza dei relativi presupposti, possa beneficiare sia della super ACE 2021 al 15%, sia dell’ACE ordinaria all’1,3%, fermo restando che, ai fini del calcolo della variazione in aumento del capitale proprio, rispetto a quello risultante alla fine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010, su cui applicare l’ACE ordinaria all’1,3%, non dovrebbe poter tenere conto della variazione in aumento del capitale proprio, fino a 5 milioni di euro, determinata dalla sommatoria algebrica degli incrementi e dei decrementi “rilevanti” verificatisi nel corso del periodo di imposta 2021, sulla quale conviene evidentemente applicare la super ACE 2021 al 15%.