La tenuta del registro in modalità informatica consente di derogare all’obbligo di stampa o archiviazione sostitutiva

Di Paola RIVETTI

Con la risposta a interpello n. 346, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate torna a occuparsi della tenuta dei registri contabili con sistemi elettronici, precisando che il comma 4-quater dell’art. 7 del DL 357/94, come modificato dal DL 34/2019, consente di derogare all’obbligo della stampa o dell’archiviazione sostitutiva degli stessi. Inoltre, l’imposta di bollo sui registri contabili tenuti in modalità informatica è assolta secondo l’art. 6 del DM 17 giugno 2014, senza poter ricorrere per il versamento al contrassegno telematico o al modello F23.

Il comma 4-quater dell’art. 7 del DL 357/94 dispone, in deroga al precedente comma 4-ter, che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto si consideri, in ogni caso, regolare, anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica:
– risulti aggiornato sui supporti elettronici;
– sia stampato su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

Avvalendosi di tale norma, l’istante intende effettuare “una stampa periodica virtuale dei libri contabili (stampa su file «pdf») e versare l’imposta di bollo in base al numero delle pagine (generate al momento della stampa in «pdf»)”, utilizzando, alternativamente, il modello F23 (con codice tributo “458T”) oppure il modello F24 (codice tributo “1552”).

Si segnala che la norma citata è stata recentemente oggetto di chiarimenti con la risposta a interpello n. 236/2021. In tale occasione, partendo dal presupposto che tenuta e conservazione fossero “concetti ed adempimenti distinti, seppure posti in continuità”, era stato precisato che l’introduzione e la modifica del comma 4-quater non ha comportato una deroga agli ordinari obblighi di conservazione dei registri tenuti con sistemi informatici, da realizzarsi mediante stampa cartacea o conservazione elettronica. Era stato chiarito, inoltre, che la tenuta dei registri contabili in modalità elettronica determina l’assolvimento dell’imposta di bollo a norma dell’art. 6 del DM 17 giugno 2014 “indipendentemente dalla successiva conservazione”.

Nella risposta a interpello pubblicata ieri, non è stata ribadita la medesima impostazione.
L’Agenzia, infatti, riconosce la portata innovativa dell’art. 12-octies del DL 34/2019 che, intervenendo sull’art. 7 comma 4-quater del DL 357/94, ha esteso l’operatività della norma dai soli registri IVA a qualsiasi registro contabile. Attraverso tale disposizione diventa possibile “derogare all’obbligo della stampa o dell’archiviazione sostitutiva”, adempimenti che, di regola, sarebbero da assolvere entro i tre mesi successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Sotto il profilo dell’imposta di bollo, viene ribadita la distinzione tra registri tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo, oppure tenuti in modalità informatica.
Nel primo caso, l’imposta è:
– dovuta ogni 100 pagine, o frazione di esse, nella misura di 16 euro, per le società di capitali che versano in misura forfetaria la tassa di concessione governativa, oppure di 32 euro, per tutti gli altri soggetti (art. 16 della Tariffa Parte I allegata al DPR 642/72);
– assolta prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina (circ. n. 92/2001, § 2.1) o su un nuovo blocco di pagine (circ. nn. 9/2002, § 8.2, e 64/2002);
– versata mediante contrassegno telematico o tramite modello F23 utilizzando il codice tributo “458T”.

Se i registri sono tenuti invece in modalità informatica – caso che ricorre nella fattispecie oggetto di interpello – l’imposta di bollo è:
– dovuta ogni 2.500 registrazioni, o frazioni di esse, per i registri utilizzati durante l’anno (intendendosi per “registrazione” ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio: ris. n. 161/2007);
– versata con modello F24 – codice tributo “2501” – in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio (art. 6 del DM 17 giugno 2014).