Non si considerano nel calo del fatturato, invece, i rimborsi di anticipazioni in nome e per conto

Di Emanuele GRECO

In merito alla determinazione del fatturato medio mensile 2019 e 2020, ai fini del contributo a fondo perduto ex DL 41/2021 (decreto “Sostegni”), la circ. Agenzia delle Entrate n. 5/2021 ha ribadito che devono essere considerati anche i corrispettivi relativi alle operazioni non rilevanti agli effetti dell’IVA, seppure con alcune eccezioni.

Sono espressamente ripresi i chiarimenti contenuti nella precedente circ. Agenzia delle Entrate n. 22/2020 (emanata in relazione al contributo di cui al DL “Rilancio”), ove si affermava che, ai fini della riduzione del fatturato del periodo di riferimento, occorre computare tutte le operazioni che concorrono alla liquidazione periodica, includendo quelle fuori campo IVA, “purché le stesse rappresentino ricavi dell’impresa di cui all’articolo 85 del TUIR (o compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, di cui all’articolo 54, del medesimo TUIR)”.

Con la circolare n. 5/2021, viene precisato che, oltre ai ricavi e ai compensi, devono essere incluse nella nozione di fatturato anche le somme che non sono state oggetto di fatturazione ma che configurano altri componenti reddituali.
Ciò significa, ad esempio, che sono da conteggiare nel fatturato del periodo (2019 e 2020), ai fini del contributo, anche le somme derivanti dalla cessione di terreni non edificabili (operazioni fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2 comma 3 lett. c) del DPR 633/72), per le quali non è stata emessa la fattura.

Lo stesso criterio è seguito, nella circolare n. 5/2021, per le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte.
Trattasi di importi che, a norma dell’art. 15 comma 1 n. 3 del DPR 633/72, non concorrono a formare la base imponibile IVA e che non sono inclusi tra i compensi di lavoro autonomo, purché regolarmente documentati (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 58/2001).
Riprendendo i precedenti chiarimenti, sono da includere nel calcolo della riduzione del fatturato anche le operazioni “non rilevanti ai fini IVA”, qualora la fattura sia stata emessa su base volontaria per certificare un ricavo o un compenso. Poiché le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente, sempreché regolarmente documentate, non risultano incluse tra i compensi di lavoro autonomo, esse non devono essere incluse nella determinazione del fatturato per l’accesso al contributo in analisi.

Meno coerente appare, invece, sul piano sistematico, l’esclusione dal fatturato del periodo delle assegnazioni di immobili ai soci e delle estromissioni. In questo caso, l’Agenzia delle Entrate valorizza il fatto che si è in presenza di operazioni “nell’ambito dei rapporti tra soci e società”, finalizzate “a una distribuzione in natura del patrimonio della società stessa”, senza che sia tenuto in debito conto il regime IVA dell’operazione e la rilevanza ai fini delle imposte sui redditi.

Un’ulteriore esclusione dal calcolo del fatturato medio mensile è prevista, nella circolare in commento, per il percepimento, nel corso del 2020, di uno o più dei diversi contributi destinati a fronteggiare la crisi da COVID-19. Ai fini IVA, essi non assumono rilevanza (cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 22/2021), al pari della generalità delle erogazioni di denaro pubblico che costituiscono mere movimentazioni di denaro ai sensi dell’art. 2 comma 3 lett. a) del DPR 633/72.
Sul piano contabile, invece, tali importi sono qualificabili come contributi in conto esercizio, possedendo la finalità di “compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della diffusione della pandemia da COVID-19”.

Tuttavia, in ragione del carattere di eccezionalità nel senso sopra descritto, l’Agenzia chiarisce che i contributi percepiti per effetto di disposizioni volte a mitigare gli effetti del coronavirus (su tutti, i contributi a fondo perduto) non si considerano ai fini del calcolo della riduzione del fatturato medio di cui all’art. 1 comma 4 del DL 41/2021.

La circolare a commento del contributo a fondo perduto ex DL 41/2021 (decreto “Sostegni”) esplicita che, per quanto non esaminato nell’ultimo documento di prassi, “restano applicabili i chiarimenti già forniti con la circolare n. 15/E del 2020 e 22/E del 2020”.
Per contro, sarebbero da considerare impregiudicati gli effetti dei precedenti chiarimenti ufficiali sulle istanze già presentate, in forza di diverse disposizioni di legge (in particolare, il DL 34/2020, c.d. DL “Rilancio”), qualora i nuovi chiarimenti di prassi non risultino coerenti con le indicazioni già fornite per il riconoscimento del contributo. A fronte di possibili contestazioni, potrebbe essere invocabile nella fattispecie il legittimo affidamento di cui all’art. 10 comma 2 della L. 212/2000. D’altronde, non dovrebbe configurare un comportamento suscettibile di sanzioni quello del contribuente che ha formato il proprio convincimento in forza delle norme vigenti e che “si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima”.