Occorre indicare l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

Di Silvia LATORRACA

In un precedente intervento su Eutekne.info (si veda “Fatti successivi alla chiusura dell’esercizio con impatto differenziato sul bilancio” del 10 maggio 2021) si è dato conto di come, in base al documento OIC 29, devono essere recepiti nei valori (delle attività e passività) di bilancio, in conformità al postulato della competenza, soltanto i fatti successivi alla chiusura dell’esercizio che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio.

Per contro, non devono essere recepiti nei valori di bilancio, in quanto di competenza dell’esercizio successivo, ma soltanto illustrati in Nota integrativa, se rilevanti, quei fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio.
Tanto premesso, l’art. 2427 comma 1 n. 22-quater c.c. (inserito dal DLgs. 139/2015 con effetto sui bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016) richiede di indicare in Nota integrativa le informazioni riguardanti “la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio”.

Il documento OIC 29 precisa che si considerano fatti di rilievo quelli che, richiedendo o meno variazioni nei valori di bilancio, influenzano la situazione rappresentata in bilancio e sono di importanza tale che la loro mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità dei destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate.

Peraltro, nell’illustrazione del fatto intervenuto si fornisce la stima dell’effetto sulla situazione patrimoniale/finanziaria della società, ovvero le ragioni per cui l’effetto non è determinabile.

Analoga informativa deve essere fornita nei bilanci redatti in forma abbreviata (art. 2435-bis comma 4 c.c.).
Discorso diverso deve essere fatto per le micro imprese, che, ai sensi dell’art. 2435-ter comma 2 c.c., sono esonerate dalla redazione della Nota integrativa, quando, in calce allo Stato patrimoniale, risultino l’informativa sugli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 comma 1 n. 9) e l’informativa sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci (art. 2427 comma 1 n. 16).
Qualora, invece, le micro imprese redigano volontariamente la Nota integrativa, secondo il documento OIC 29, le stesse devono fornire le informazioni sopra riportate.

Prima delle modifiche contenute nel DLgs. 139/2015, l’informativa sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio doveva essere fornita nella Relazione sulla gestione.
L’art. 2428 comma 3 n. 5 c.c. (nella formulazione in vigore fino al 31 dicembre 2015) stabiliva, infatti, che dalla Relazione sulla gestione dovevano risultare “i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio”.

A tal riguardo, il documento OIC 29 nella versione 2014 precisava (in modo analogo a quando attualmente previsto in relazione alla Nota integrativa) che si consideravano fatti di rilievo quelli che, richiedendo o meno variazioni nei valori del bilancio, influenzavano la situazione rappresentata in bilancio ed erano di importanza tale che la loro mancata comunicazione avrebbe comportato l’impossibilità per i destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate.

In tal caso, per completezza dell’informativa di bilancio, occorreva darne menzione anche nella Nota integrativa. Ciò poteva avvenire anche mediante un richiamo all’illustrazione fatta dagli amministratori nella Relazione sulla gestione. Nell’illustrazione del fatto intervenuto si forniva la stima dell’effetto sulla situazione patrimoniale/finanziaria della società, ovvero le ragioni per cui l’effetto non era determinabile.

Il DLgs. 139/2015 ha abrogato l’art. 2428 comma 3 n. 5 c.c. e, parallelamente, ha inserito l’art. 2427 comma 1 n. 22-quater c.c., cosicché, come evidenziato, in relazione ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016, l’informativa sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio deve essere fornita nell’ambito della Nota integrativa.

In dottrina è stato evidenziato come lo spostamento dell’informativa disposto dal DLgs. 139/2015 non sia di scarsa importanza, in quanto la Relazione sulla gestione è un documento che accompagna il bilancio, mentre la Nota integrativa ne costituisce parte integrante.
Per quanto detto, la modifica determina una maggiore responsabilità in capo a sindaci e revisori.

Quanto riportato non esclude che alcuni fatti successivi alla chiusura dell’esercizio richiedano, comunque, l’inserimento di informativa anche nella Relazione sulla gestione, ma tale necessità è riconducibile al generale obbligo ex art. 2428 c.c. di fornire l’analisi della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione, una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta, nonché l’evoluzione prevedibile della gestione.