La scelta deve essere operata mediante comportamento concludente sin dall’inizio dell’anno

Di Mirco GAZZERA e Emanuele GRECO

Nel quadro VC della dichiarazione IVA, gli esportatori abituali devono indicare il metodo (solare o mensile) adottato per la determinazione del plafond nell’anno di riferimento. Potrebbe accadere, tuttavia, che il soggetto passivo indichi, per errore, un metodo diverso da quello effettivamente utilizzato. In questo caso, occorre interrogarsi circa le possibili conseguenze che tale errata indicazione potrebbe comportare.

I soggetti passivi aventi lo status di “esportatore abituale” possono acquistare beni e servizi nonché importare beni, nei limiti del plafond IVA disponibile, senza pagamento dell’imposta (art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72). Il plafond è costituito dall’ammontare delle operazioni che concorrono alla formazione dello stesso registrate (art. 2 comma 2 della L. 28/97):
– nell’anno solare precedente (plafond fisso o solare);
– nei 12 mesi precedenti (plafond mobile o mensile).

La scelta tra i due metodi di determinazione del plafond è rimessa alla discrezionalità del soggetto passivo e può essere modificata all’inizio di ciascun anno (ris. Agenzia delle Entrate n. 77/2002). L’opzione o la revoca è operata mediante comportamento concludente (DPR 442/97) sin dall’inizio dell’anno o dell’attività (es. Cass. n. 9615/2021).

Gli esportatori abituali che si sono avvalsi della facoltà di effettuare acquisti e importazioni senza applicazione dell’IVA sono tenuti a compilare il quadro VC della dichiarazione annuale (si veda, da ultimo, il modello IVA 2021 per il 2020). In particolare, nel rigo VC14 devono essere indicati:
– la disponibilità del plafond all’inizio dell’anno di riferimento ovvero alla data del trasferimento del beneficio (es. in caso di affitto o cessione d’azienda);
– il metodo adottato per la determinazione del plafond in relazione al periodo d’imposta di riferimento, ossia il metodo solare (casella 2) o quello mensile (casella 3).

La circostanza che il soggetto passivo indichi, per errore, un metodo diverso da quello effettivamente utilizzato, non sembrerebbe, di per sé, incidere sulla spettanza del regime di non imponibilità IVA per gli acquisti e le importazioni, a condizione che sia possibile dimostrare la sussistenza dei relativi requisiti e la concreta applicazione del metodo diverso da quello esposto nella dichiarazione. L’errore commesso dovrebbe costituire, però, una violazione sanzionabile.

Secondo l’orientamento espresso dalla Cassazione n. 14158/2018, infatti, la violazione in esame non può essere considerata meramente formale (e, dunque, non punibile ex art. 10 della L. 212/2000). Anche se l’errata compilazione della dichiarazione IVA non ha arrecato danno erariale, la Cassazione ha osservato che detta indicazione è idonea a comportare un pregiudizio alle azioni di controllo, incidendo sulla verifica, da parte dell’Amministrazione finanziaria, circa la sussistenza e l’entità del plafond che dipende dal metodo utilizzato dal soggetto passivo. Pertanto, è stata ritenuta applicabile la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro per omessa, inesatta o incompleta indicazione nella dichiarazione IVA dei dati rilevanti per la determinazione del tributo o di ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli (art. 8 comma 1 del DLgs. 471/97).

In merito a un caso analogo, peraltro, nella più recente Cassazione n. 26005/2019 è stato rilevato che l’art. 1 del DPR 442/97, in tema di opzioni in materia di IVA e imposte dirette, prevede che “il comportamento concludente del contribuente, rispettoso delle previsioni normative, e quindi la sostanza, prevalga sulla forma, non potendo avere rilevanza sanzionatoria in sé l’erronea indicazione nel rigo VC14 della dichiarazione IVA (…)”.

Seppure con riguardo alla disciplina anteriore alle modifiche apportate dal DLgs. 175/2014, è stato chiarito che neppure la mancata compilazione del quadro VC comporta il recupero dell’IVA sugli acquisti operati dall’esportatore abituale, se l’opzione relativa al tipo di plafond risulta dal comportamento concludente (Cass. n. 9028/2011 e C.T. Reg. Milano n. 783/19/14) e l’Agenzia delle Entrate era in possesso dei dati necessari a controllare eventuali abusi (interrogazione parlamentare n. 5-05529/2015).

Si rileva, peraltro, che il modello di dichiarazione di intento attualmente in uso prevede l’indicazione anche del “Tipo di plafond” (fisso o mobile). Il modello deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate dall’esportatore abituale che intende effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA (art. 1 comma 1 lett. c) del DL 746/83). Di conseguenza, il dato relativo al metodo di determinazione del plafond è comunicato all’Agenzia delle Entrate già con la dichiarazione di intento.