L’Agenzia delle Entrate provvede poi a correggere l’importo indicato nel RNA

Di Pamela ALBERTI

Al fine di correggere gli errori di compilazione nel prospetto degli aiuti di Stato occorre presentare una dichiarazione integrativa con l’importo corretto, a seguito della quale l’Agenzia delle Entrate provvederà a sua volta a correggere l’importo indicato nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 26 di ieri.

La fattispecie in esame riguarda, in particolare, la deduzione forfetaria per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, prevista dall’art. 11, comma 1, lett. a), n. 3 del DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446 (codice aiuto 354). L’ammontare della deduzione doveva essere indicato nel rigo IS2 colonna 2 del modello IRAP 2019 mentre l’importo relativo all’aiuto spettante era riportato nei righi IS201 colonna 14 e 26 del prospetto Aiuti di Stato.
I contribuenti rappresentano di aver erroneamente compilato il prospetto sugli aiuti di Stato inserendo l’ammontare della deduzione o della variazione in diminuzione – su cui è calcolata l’agevolazione – in luogo dell’importo dell’aiuto spettante. Il maggiore importo erroneamente dichiarato è stato di conseguenza iscritto come aiuto individuale in RNA.

In linea generale, viene ricordato che l’Agenzia delle Entrate gestisce i c.d. aiuti fiscali automatici e semi-automatici di cui all’art. 10 del Regolamento (DM 31 maggio 2017 n. 115), provvedendo alla loro registrazione nel RNA sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell’apposito prospetto Aiuti di Stato delle rispettive dichiarazioni fiscali. Il prospetto deve essere compilato con riferimento agli aiuti di Stato i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione.
L’iscrizione in RNA dell’aiuto individuale è effettuata dall’Agenzia delle Entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.

Nelle istruzioni alla compilazione del prospetto degli aiuti di Stato della dichiarazione e nelle relative specifiche tecniche, è stato precisato che l’ammontare complessivo dell’aiuto spettante consiste nel risparmio d’imposta oppure nel credito d’imposta spettante nel periodo.
Pertanto, qualora il contribuente ritenga di aver erroneamente compilato il quadro Aiuti di Stato, inserendo l’ammontare della deduzione o della variazione in diminuzione – su cui è calcolata l’agevolazione – in luogo dell’importo dell’aiuto spettante, con conseguente incongruenza dell’importo dell’aiuto individuale iscritto in RNA, secondo l’Agenzia potrà presentare una dichiarazione integrativa con l’importo corretto sulla base di quanto previsto dall’art. 2 commi 8 e 8-bis del DPR 322/98.
A seguito della presentazione della dichiarazione integrativa da parte del contribuente, l’Agenzia delle Entrate procederà a effettuare la conseguente correzione in diminuzione del maggior importo precedentemente iscritto in RNA dell’aiuto individuale.

Riguardo il profilo sanzionatorio, l’Agenzia ritiene che, nel caso di specie, sia applicabile la sanzione amministrativa in misura fissa da 250 a 2.000 euro (prevista dall’art. 8 comma 1 del DLgs. n. 471/97), con possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97.