È stato firmato il nuovo protocollo condiviso di aggiornamento delle misure di sicurezza anti COVID

Di Fabrizio VAZIO

Il nuovo “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” siglato lo scorso 6 aprile tra Governo e parti sociali ha grande rilevanza. In primis, il documento aggiorna il precedente protocollo del 24 aprile 2020, ed inoltre attua la disposizione di cui all’art. 1, comma 1 n. 9 del DPCM 11 marzo 2020 che, in relazione alle attività professionali e alle attività produttive, raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

C’era davvero la necessità di aggiornarlo anche per la torrenziale produzione normativa in materia di lavoro, sicurezza e pandemia che vi è stata in questi mesi.
Non sfugge l’importanza del documento in oggetto per i datori di lavoro, tenuto conto che l’art. 29-bis del DL 23/2020 (c.d. decreto Liquidità, conv. L. 40/2020) prevede fra l’altro che “ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’art. 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni”.

L’aggiornamento del protocollo prende le mosse dal DPCM del 2 marzo 2021, che ha raccomandato il massimo utilizzo possibile delle modalità di lavoro agile e ha espressamente previsto che sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali dovessero rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione del 24 aprile 2020.

Innanzitutto, il protocollo raccomanda che le aziende applichino tutte le ulteriori misure di precauzione ivi elencate, da integrare secondo la peculiarità della propria organizzazione. Il documento contiene indicazioni circa vari aspetti, tra cui l’informazione rivolta a tutti i soggetti che accedono in azienda, siano essi fornitori o comunque persone terze rispetto all’azienda stessa, nonché importanti disposizioni circa la riammissione al lavoro dopo l’infezione da COVID-19.

Con riguardo a tale ultimo punto, si precisa che i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
Come di consueto, il documento dedica una certa attenzione sia alle attività di pulizia e sanificazione in azienda sia alle precauzioni igieniche personali, con particolare riguardo alla pulizia delle mani e alle mascherine da utilizzare.

Non manca l’attenzione alla privacy, con note circa il trattamento dei dati relativi, ad esempio, alla misurazione della febbre.
A proposito di privacy, è indispensabile notare che il protocollo è stato firmato nella stessa giornata in cui è stato sottoscritto il “Protocollo nazionale per la vaccinazione dei dipendenti sul luogo di lavoro” (si veda “Al via i vaccini anti-COVID sul posto di lavoro” dell’8 aprile 2021).

Esso tuttavia non contiene indicazioni relative alla gestione dei lavoratori già vaccinati, ed è quindi evidente che al momento i datori di lavoro, pure a vaccinazione intervenuta per tutto o per parte del personale, debbano continuare a rispettare le indicazioni di cui al protocollo stesso.
Non sfugge l’importanza di adottare le misure ricomprese nel protocollo, ma anche di mantenerle, per evitare che al datore di lavoro possano essere addebitati profili di responsabilità in caso di contagio da COVID-19 sul posto di lavoro.

Era stato del resto l’INAIL, con la circolare n. 22/2020, a prevedere che “la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali”; il disposto del decreto Liquidità e il nuovo protocollo confermano tale impostazione.