Sembra questa la posizione della Fondazione Accademia di Ragioneria nella Nota operativa n. 5/2021

Di Maurizio MEOLI

La Nota operativa n. 5/2021 della Fondazione Accademia di Ragioneria, pubblicata ieri, nell’esaminare le novità civilistiche, contabili e fiscali per la redazione dei bilanci di esercizio a seguito dell’emergenza COVID-19, si sofferma, tra l’altro, sull’art. 6 del DL 23/2020 convertito, come sostituito dall’art. 1 comma 266 della L. 178/2020, in tema di perdite di capitale.

Anche la Fondazione, al pari del documento FNC-CNDCEC del 17 marzo 2021, sembra propendere per l’interpretazione prevalente secondo la quale i vari commi del citato articolo siano da leggere unitariamente, andando a costituire, nel loro complesso, una disciplina temporanea ed eccezionale.

Diversamente dalla disciplina a regime, quindi, per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli artt. 2446 commi 2 e 3, 24472482-bis commi 4, 5 e 6 e 2482-ter c.c. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. Nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter c.c. l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo.

Le perdite in questione vanno distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine e delle movimentazioni intervenute nell’esercizio. In particolare, seguendo la tesi secondo cui le disposizioni temporanee previste nei quattro commi dell’art. 6 del DL 23/2020 convertito hanno a oggetto le perdite menzionate nel primo comma, vale a dire le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, il meccanismo “derogatorio” alle regole generali previste nel codice civile produrrebbe quale effetto che, solo per tali perdite – che, secondo la disciplina ordinaria, dovrebbero essere ripianate nel 2022 in occasione dell’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021 (considerato, a regime, un anno di grazia) – l’obbligo di ripianamento scatterà a conclusione dell’eccezionale periodo di grazia di cinque esercizi, vale a dire in occasione dell’approvazione del bilancio dell’esercizio 2025, da tenersi nell’assemblea convocata nel 2026.

Tale orientamento è supportato dal MISE che, nella lettera circolare n. 26890/2021, ha puntualizzato come la formulazione dell’art. 6 del DL 23/2020 convertito, a seguito dell’intervento riformatore della L. 178/2020, offra un’indicazione più precisa circa le reali intenzioni perseguite dal legislatore con l’intervento emergenziale di aprile. In tal modo, il riferimento alle “perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020”, che sostituisce il previgente richiamo “alle fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data”, sembrerebbe chiarire come oggetto della nuova disposizione siano unicamente le perdite emerse nell’esercizio 2020 (o negli esercizi non coincidenti con l’anno solare ricomprendenti la data del 31 dicembre 2020). Pregio della previsione contenuta nell’art. 6 comma 1 del DL 23/2020 convertito, quindi, sarebbe quello di consentire anche alle società con esercizio non coincidente con l’anno solare di poter fruire dei benefici previsti, laddove la perdita emerga, ad esempio, nei mesi del 2021 ricompresi nell’esercizio. Vale a dire che, ad esempio, per le società che chiudono il bilancio al 30 giugno, il primo esercizio interessato dalla norma sarà quello al 30 giugno 2021.

Di conseguenza, si esclude che la nuova disciplina possa riguardare perdite relative a esercizi antecedenti, restando le stesse assoggettate al regime generale, anche in tema di scioglimento ex art. 2484 comma 1 n. 4 c.c. Soluzione non condivisa dalla massima n. 196/2021 del Consiglio notarile di Milano e dalla circ. Assonime 25 febbraio 2021 n. 3.

Quest’ultima, in particolare, ritiene l’interpretazione letterale non coerente con le finalità del complesso dei provvedimenti emergenziali fino a oggi adottati per contenere gli effetti della pandemia sulle imprese. Peraltro, dal momento che l’intento del legislatore è stato quello di chiarire l’ambito di applicazione della disciplina, è ritenuto dubbio che questo risultato possa considerarsi raggiunto adottando un’interpretazione (letterale) che restringa l’ambito stesso rispetto a quello previgente.

Ciò che, invece, la Fondazione Accademia di Ragioneria sembra condividere della ricordata circ. Assonime n. 3/2021 è l’interpretazione secondo la quale – sempre contrariamente a quanto farebbe pensare la lettera della norma – sarebbe preferibile la soluzione che ritiene l’eventuale incremento delle perdite negli esercizi successivi al 2020 assorbito dalla disciplina di posticipazione delle misure di riduzione e ricapitalizzazione dettata dall’art. 6 del DL 23/2020 convertito, determinando l’attivazione dei rimedi a tutela del capitale soltanto alla chiusura del quinto esercizio successivo.