Il termine a disposizione dell’Agenzia delle Entrate decorre dal momento in cui il socio perde la qualifica

Di Anita MAURO

Nell’ambito delle imposte indirette, è stata oggetto di dibattito l’individuazione del termine a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero dell’imposta di registro in caso di decadenza da agevolazioni. In particolare, nell’ambito dell’agevolazione prima casa, si discuteva se fosse applicabile il termine decennale di cui all’art. 78 o i termini previsti dall’art. 76 del DPR 131/86.
La Cassazione ha risolto il conflitto giurisprudenziale pronunciandosi, a Sezioni Unite (Cass. SS.UU. 21 novembre 2000 n. 1196), e sancendo l’applicabilità del termine triennale, di cui all’art. 76 comma 2 del DPR 131/86.

In questa sentenza, inoltre, è stato approfondito l’altro ulteriore problema della decorrenza del termine (triennale) per il recupero dell’imposta da parte dell’Erario, in caso di decadenza dall’agevolazione prima casa.
Difficoltà simili possono incontrarsi nel definire la decorrenza dei termini con riferimento alla decadenza dai benefici (oggi abrogati) per il compendio unico. Anche in questa ipotesi, infatti, la norma agevolativa non ha fissato un termine specifico per l’azione dell’Agenzia.

Va premesso che, a norma dell’art. 5-bis del DLgs. 228/2001 (introdotto dall’art. 7 del DLgs. 99/2004 e successivamente modificato dall’art. 3 comma 1 del DLgs. 101/2005), il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli, non ubicati nei territori delle comunità montane (per i quali opera l’art. 5-bis della L. 97/94), a coloro che si impegnano a costituire un “compendio unico” e a coltivarlo o condurlo in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno 10 anni dall’acquisto, era esente (fino al 31 dicembre 2013) dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere.
L’agevolazione è stata soppressa dall’art. 10 comma 4 del DLgs. 23/2011 (tranne che per gli atti a titolo gratuito) con efficacia dal 1° gennaio 2014.

Affinché potesse applicarsi il trattamento agevolato per il “compendio unico” era necessario, tra il resto, che l’acquirente fosse coltivatore diretto o IAP, ma il beneficio poteva trovare applicazione anche ove l’acquirente fosse una società agricola, se qualificata come IAP, atteso che:
– l’art. 2 comma 4 del DLgs. 99/2004 stabilisce che “alle società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, qualificate imprenditori agricoli professionali, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto”;
– l’art. 1 comma 3 del DLgs. 99/2004 prevede (tra il resto) che le società agricole di persone siano considerate IAP “qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale” e che le società di capitali siano considerate IAP “quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative” sia in possesso della qualifica di IAP.
La perdita della qualifica di IAP da parte del socio/amministratore comporta la decadenza dall’agevolazione goduta dalla società agricola a norma dell’art. 2 comma 4 del DLgs. 99/2004.

Così delineato il quadro normativo, ci si domanda quale sia il termine a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per il recupero in caso di decadenza dal beneficio del compendio unico causata dalla perdita della qualifica di IAP (nei 5 anni dal rogito), in capo al socio/amministratore che l’abbia apportata alla società acquirente.
In assenza di diverse indicazioni normative, dovrebbe trovare applicazione lo stesso termine di 3 anni (di cui all’art. 76 comma 2 del DPR 131/86) che le Sezioni Unite n. 1196/2000 hanno ritenuto applicabile per la decadenza dalle agevolazioni prima casa.

Per quanto concerne la decorrenza di tale termine, si potrebbero “adattare” all’agevolazione sul compendio unico le indicazioni fornite dalla Cassazione con riferimento all’agevolazione prima casa (sempre nella pronuncia n. 1196/2000).
La norma sull’agevolazione prima casa richiede di non alienare l’immobile nei 5 anni successivi all’acquisto, similmente alla norma sul compendio unico, che chiede di non perdere la qualifica di IAP per 5 anni.

La giurisprudenza sulla prima casa ha affermato che il dies a quo per il recupero delle Entrate decorre dalla data della alienazione infraquinquennale della “prima casa” (Cass. 12 aprile 2017 n. 9495).
Quindi, si potrebbe ritenere che il termine di 3 anni a disposizione dell’Amministrazione per il recupero delle maggiori imposte dovute per la decadenza dall’agevolazione per il compendio unico decorra dalla data in cui il socio/amministratore ha perso la qualifica di IAP, atteso che tale evento è idoneo a determinare il disconoscimento dell’agevolazione (purché avvenga entro 5 anni dall’atto agevolato).