Al 31 marzo scade la proroga anche per la pubblicazione della Relazione del Responsabile anticorruzione

Di Maria Francesca ARTUSI

Il prossimo 31 marzo scadrà il termine per l’approvazione degli aggiornamenti dei Piani di prevenzione della corruzione, nonché quello per la pubblicazione della Relazione del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Per l’anno 2021 l’ANAC ha, infatti, ritenuto di prorogare tali termini – fissando appunto la data del 31 marzo – come si è già avuto modo di evidenziare su Eutekne.info (si veda “Prorogati i termini degli adempimenti anticorruzione” del 10 dicembre 2020).

La proroga in oggetto è finalizzata a garantire – nell’ambito dell’emergenza COVID-19 – lo svolgimento adeguato di tutte le attività connesse al risk assessment, così come delineato dall’ultimo aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione (delibera ANAC 13 novembre 2019 n. 1064), con cui si è consolidata una visione integrata della gestione del rischio che già ben conoscevano quegli imprenditori, amministratori, professionisti, consulenti e studiosi che si sono approcciati alla prevenzione degli illeciti ai sensi del DLgs. 231/2001 e – più in generale – ai sistemi di risk governance e di risk management. Su questo tema anche il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha (il 29 settembre 2020) pubblicato un documento dedicato al processo di gestione del rischio relativo alle attività corruttive.

Può essere utile ricordare che la L. 190/2012 e il DLgs. 33/2013 disciplinano un complesso sistema di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, nell’ambito del quale è previsto che gli enti pubblici provvedano a nominare al loro interno un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e adottino, su proposta dello stesso responsabile, delle specifiche misure di prevenzione della corruzione.
Tali misure sono contenute all’interno del Piano di prevenzione della corruzione, che assume sempre di più un valore programmatico incisivo, dovendo necessariamente prevedere obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall’organo di indirizzo.

A livello normativo nazionale il Piano di prevenzione della corruzione (e per la trasparenza) è previsto dall’art. 1 commi 5-8 della L. 190/2012.
Esso rappresenta il documento fondamentale dell’amministrazione per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione, e rappresenta un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili e dei tempi per l’applicazione di ciascuna misura. Tale programma di attività deriva da una preliminare fase di analisi che consiste nell’esaminare l’organizzazione, le sue regole e le prassi di funzionamento in termini di potenziale rischio di attività corruttive.

Il Piano risponde alle seguenti esigenze: individuare le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione; prevedere, per tali attività meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; prevedere obblighi di informazione nei confronti del responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del piano (Responsabile anticorruzione); monitorare i rapporti tra l’ente e i soggetti che con lo stesso stipulano contratti o convenzioni anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’ente; individuare specifici obblighi di trasparenza.

Questa normativa è stata via via estesa anche alle società e agli enti in controllo pubblico.
Oltre a tutte le Pubbliche Amministrazioni e agli enti pubblici, sono soggetti alle norme in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza anche una serie di enti di natura formalmente privatistica, ma connotati da una influenza pubblica dominante o da una partecipazione, anche minoritaria, della Pubblica Amministrazione, ovvero ancora dal fatto di svolgere attività di pubblico interesse.

La normativa più recente – DLgs. 97/2016 e DLgs. 175/2016 – e le Linee Guida ANAC 1134/2017 hanno dettagliato la disciplina per le diverse tipologie di enti: società in controllo pubblico; società a partecipazione pubblica non di controllo; altri enti di diritto privato (associazioni e fondazioni); enti pubblici economici; ordini professionali; enti privati finanziati da enti pubblici.
Entro la fine del mese il citato Piano dovrà, dunque, essere approvato dall’organo di indirizzo politico (il consiglio d’amministrazione per gli enti di natura privatistica o organo analogo) su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione.