Anche per cedere lo sconto sul corrispettivo comunicazione da inviare entro fine mese

Di Stefano SPINA e Arianna ZENI

A partire dalle spese sostenute nell’anno 2020 la cessione delle detrazioni in campo immobiliare, già prevista a partire dall’anno 2016 per determinati lavori di efficientamento energetico su parti comuni condominiali e poi sulle singole unità immobiliari, è stata estesa alla quasi totalità delle detrazioni sui lavori edili.
Infatti il comma 2 dell’art. 121 del DL n. 34/2020 ha previsto tale fattispecie non solo per gli interventi rientranti nel superbonus di cui all’art. 119 DL 34/2020, ma anche, tra gli altri, per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici, per il recupero o restauro delle facciate di edifici esistenti, per quelli di efficienza energetica indicati nell’art. 14 del DL 63/2013 e quelli relativi all’adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16 del DL 63/2013, compresa la detrazione spettante per l’acquisto delle “case antisismiche” (c.d. “sismabonus acquisti”) di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013.

L’opzione può essere effettuata non solo al termine dell’intervento, ma anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL). Nel caso di interventi ammessi al superbonus gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ognuno di essi deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento medesimo.

Per tutti i soggetti diversi dagli imprenditori la fruizione delle detrazioni è ancorata al principio di cassa. Infatti la detrazione spetta nel periodo di imposta in cui le spese sono sostenute indipendentemente dal fatto che i lavori siano iniziati in un periodo di imposta successivo oppure terminati in un uno antecedente. In tal senso si è espressa l’Agenzia delle Entrate, tra i tanti documenti, con la circ. 4 aprile 2017 n. 7 e la circ. 8 luglio 2020 n. 19.

Pertanto il contribuente dovrà, nel caso di fruizione diretta della detrazione, indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di sostenimento della spesa l’importo detraibile e tenerne conto in sede di versamento del saldo.
Diversamente, nel caso in cui questi voglia cedere la detrazione, i termini sono ridotti in quanto la comunicazione per la cessione del credito, in base al § 4.1 del provv. Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020 n. 283847 (da ultimo modificato dal provv. 22 febbraio 2021 n. 51374) deve essere inviata entro il 31 marzo 2021 con riguardo alle spese sostenute nell’anno 2020.
Se l’intervento non è stato terminato, e interamente pagato, nell’anno di riferimento, sarà sufficiente comunicare nel modello che si tratta di uno stato di avanzamento lavori riportando, nel quadro A, il corrispondente numero di stato avanzamento lavori.

In caso di cessione delle rate residue la comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione (anche in questo caso il termine slitta al 31 marzo 2021 con riguardo alle spese sostenute nel 2020. Dato che stiamo parlando di cessione di rate residue, con riguardo alle spese sostenute nel 2020, il differimento non può che riguardare i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare).

La questione si complica in presenza di detrazioni da superbonus: infatti per espressa previsione normativa (e anche per la necessità di disporre delle varie asseverazioni) ciascuno stato di avanzamento lavori deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

Pertanto, come già ravvisato su Eutekne.info (si veda “Per il superbonus detrazione a fine anno con obbligo di sal” del 17 ottobre 2020), sembrerebbe che, se lo stato di avanzamento dell’intervento al 31 dicembre 2020 è inferiore al 30% dell’intero lavoro, l’unica possibilità per i contribuenti possa essere quella di fruire direttamente della prima rata di detrazione con riferimento ai pagamenti fatti nell’anno 2020 ed eventualmente comunicare, nell’anno successivo, la cessione delle quattro rate residue.

Per chi avesse superato tale soglia e volesse procedere, negli ultimi giorni, alla comunicazione della cessione occorre tenere presente che la comunicazione può essere inviata, in base a quanto riportato al § 4.5 del provv. dell’Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020 n. 283847, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione ivi prevista.