Le sanzioni sono dimezzate e in alcuni casi fisse

Di Alfio CISSELLO e Massimo NEGRO

La tardiva dichiarazione dei redditi e IRAP 2020 (inerente all’anno 2019), può essere ravveduta solo entro il 10 marzo 2021, operando lo sbarramento temporale dei novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, di cui all’art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97.

Non essendo più possibile il ravvedimento operoso, tornano applicabili le consuete sanzioni proporzionali per l’omessa dichiarazione, disciplinate dall’art. 1 del DLgs. 471/97.
Come sanzione base, è prevista una pena dal 120% al 240% delle imposte dovute. Se non sono dovute imposte la sanzione è invece fissa, da 250 euro a 1.000 euro.

L’omessa dichiarazione può anche avere rilievo penale, laddove venga superata la soglia di punibilità dei 50.000 euro d’imposta per anno solare (al riguardo, l’art. 5 del DLgs. 74/2000 prevede una pena detentiva che può andare dai due ai cinque anni).
Ove la dichiarazione, tuttavia, sia presentata entro il termine per l’invio di quella per il periodo d’imposta successivo e comunque prima dell’inizio di un controllo fiscale, la sanzione è dimezzata, e diviene dal 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro.

In detta evenienza, se non sono dovute imposte la sanzione è fissa, da 150 euro a 500 euro.
Oltre a ciò, l’invio della dichiarazione con pagamento integrale delle imposte entro il termine di presentazione di quella per l’anno successivo ma prima dell’inizio di un controllo fiscale/penale rappresenta una causa di non punibilità del reato (art. 13 del DLgs. 74/2000).

Si può quindi affermare che, come considerazione generale, può convenire presentare la dichiarazione nonostante non sia più possibile il ravvedimento.
Ove il modello REDDITI 2020 sia presentato entro il termine di presentazione del modello REDDITI 2021 (quindi entro fine novembre 2021, salvo proroghe), ci saranno effetti positivi non solo amministrativi ma altresì penali. Senza contare che, quando e se il contribuente sarà destinatario dell’atto di contestazione di sole sanzioni o dell’avviso di accertamento, potrà sempre beneficiare della definizione delle sanzioni al terzo, siano queste fisse o proporzionali.
Vi è ancora un aspetto che non deve passare inosservato.

Se il contribuente omette la dichiarazione ma comunque paga le imposte (anche se del caso tramite ravvedimento operoso dei tardivi versamenti), sarà probabilmente destinatario di un atto di contestazione delle sanzioni in misura fissa, e non proporzionale.

L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 19 giugno 2002 n. 54 (§ 17.1), ha specificato che “qualora l’imposta accertata sia stata completamente versata dal contribuente”, la sanzione per l’omessa dichiarazione dei redditi/IRAP è quella da 250 a 1.000 euro, in quanto “per imposta dovuta si ritiene che debba intendersi la differenza tra l’imposta accertata e quella versata a qualsiasi titolo”.

Sanzione che, come anticipato, sarà da 150 a 500 euro per la dichiarazione dei redditi/IRAP se la dichiarazione e il pagamento delle imposte avvengono entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e in assenza di controlli tributari.