Per le spese edilizie sostenute nel 2020 viene prorogata la scadenza originariamente prevista per il 16 marzo

Di Dario BONSANTO e Arianna ZENI

I contribuenti che, nel corso del 2020, hanno sostenuto spese per la realizzazione di uno degli interventi che beneficiano del superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020 o degli ulteriori interventi elencati dall’art. 121 comma 2 del DL 34/2020 potranno optare – in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante nella propria dichiarazione dei redditi – per il c.d. “sconto in fattura” o per la cessione del credito relativo alla detrazione ai sensi dell’art. <a< a=””>121</a<> del DL 34/2020, inviando telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione entro il 31 marzo 2021.

Si ricorda che le detrazioni “edilizie” per le quali risulta possibile esercitare le opzioni sono quelle elencate dal successivo comma 2 del citato art. 121; si tratta, più nello specifico:
– della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lett. a), b) e h) dell’art. 16-bis comma 1 del TUIR;
– della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici – c.d. “ecobonus” – di cui all’art. 14 del DL 63/2013 e commi da 344 a 347 dell’art. 1 della L. 296/2006, compresi quelli per i quali spetta la detrazione in versione superbonus 110% ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 119 del DL 34/2020;
– della detrazione IRPEF/IRES spettante per tutti gli interventi di miglioramento sismico di cui all’art. 16 comma 1-bis – 1-septies del DL 63/2013 (c.d. “sismabonus”), compresi quelli per i quali compete la detrazione in versione 110% ai sensi del comma 4 dell’art. 119 del DL 34/2020;
– della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1 commi 219 e 220 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”);
– della detrazione IRPEF/IRES per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi del comma 8 dell’art. 119 del DL 34/2020.

Per le spese sostenute nell’anno 2020, quindi, il termine originariamente fissato al 16 marzo 2021 (cfr. provv. Agenzia Entrate 8 agosto 2020 n. 283847, § 4.1) è stato prorogato al 31 marzo 2021 per effetto del provv. Agenzia delle Entrate 22 febbraio 2021 n. 51374, pubblicato ieri.

Con la citata proroga, l’Amministrazione finanziaria ha inteso concedere agli operatori un lasso temporale maggiore, così da consentire agli stessi la più agevole predisposizione e trasmissione delle comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2020.

In proposito, con specifico riguardo all’individuazione del momento di sostenimento delle spese, si ricorda che (circ. Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020 n. 24, § 4):
– se le spese sono state sostenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa, il periodo di imposta del loro sostenimento andrà individuato in base al principio di cassa. In tal caso ciò che rileverà non sarà, dunque, il momento di avvio, di effettuazione o di ultimazione degli interventi, bensì il momento in cui verrà effettuato il pagamento della spesa;
– se, invece, le spese sono state sostenute nell’esercizio di impresa, il momento del loro sostenimento andrà individuato avendo riguardo al principio di competenza. In tale ipotesi ciò che rileverà non sarà, quindi, né il momento di avvio dei lavori, né quello in cui avviene il pagamento della spesa, bensì quello in cui le spese possono considerarsi sostenute ai fini della determinazione del reddito di impresa, in base ai principi stabiliti dall’art. 109 del TUIR.

Inoltre, la comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito, a seconda dei casi, potrà essere inviata telematicamente (cfr. provv. Agenzia Entrate 8 agosto 2020 n. 283847, § 4):
– dal beneficiario della detrazione, direttamente o tramite intermediari di cui all’art. 3 comma 3 del DPR 322/98;
– dall’amministratore di condominio (o in assenza di tale figura da un condomino), direttamente o tramite intermediari di cui all’art. 3 comma 3 del DPR 322/98;
– dal professionista abilitato che rilascia il visto di conformità (cfr. art. 119 comma 11 del DL 34/2020) in caso di interventi per i quali risulta possibile accedere al superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020.