È dovuta la compilazione del rigo VA16 qualora le somme non siano state versate entro i termini originari

Di Emanuele GRECO e Massimo NEGRO

Il modello di dichiarazione IVA riferito al 2020 prevede, tra l’altro, un apposito rigo ove riportare i dati relativi ai versamenti IVA sospesi per effetto dei decreti emanati a seguito dell’emergenza sanitaria da coronavirus.
Il rigo VA16 del modello, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate n. 13095/2021, è, infatti, riservato ai soggetti che, essendone legittimati da specifiche disposizioni, non hanno effettuato nel corso del 2020, alle scadenze previste, i versamenti IVA.

A tal fine, il rigo in esame dovrà essere compilato:
– indicando nella casella 1 uno specifico codice, reperibile nell’Appendice delle istruzioni alla compilazione del modello, il quale consente di individuare la disposizione in forza della quale il versamento IVA è stato sospeso;
– riportando nel campo 2 l’ammontare dei versamenti sospesi.

Qualora un soggetto passivo, nel corso del 2020, abbia sospeso i propri versamenti in base a più di una disposizione, dovrà compilare più campi per indicare l’ammontare dei versamenti sospesi e i relativi codici.
Le suddette informazioni devono essere fornite, compilando il rigo VA16, anche da parte dei soggetti passivi che abbiano partecipato nel 2020 a una procedura di liquidazione IVA di gruppo, permettendo a detta procedura di escludere dalla liquidazione periodica di gruppo la componente a debito riferibile alle società del gruppo oppure di sospendere l’intero versamento della procedura (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 11/2020).

Si riepilogano, sinteticamente, i codici che devono essere inseriti nella casella 1 del rigo VA16 e il corrispondente arco temporale di sospensione dei versamenti:
– con il codice “2” sono individuati i versamenti che scadevano nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 (DM 24 febbraio 2020);
– con il codice “4” i versamenti che scadevano nel mese di marzo 2020 (art. 61 comma 2, eccetto lett. b), del DL 18/2020);
– con il codice “5” i versamenti che scadevano nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (art. 61 commi 2 lett. b) e 5 del DL 18/2020);
– con il codice “6” i versamenti che scadevano nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 (art. 62 commi 2 e 3 del DL 18/2020);
– con il codice “7” i versamenti che scadevano nel mese di aprile 2020 (art. 18 commi 1, 3 e 6 del DL 23/2020);
– con il codice “8” i versamenti che scadevano nel mese di maggio 2020 (art. 18 commi 1, 3 e 6 del DL 23/2020);
– con il codice “9” i versamenti che scadevano nei mesi di aprile e maggio 2020 (art. 18 commi 1, 3, 5 e 6 del DL 23/2020);
– con il codice “12” i versamenti che scadevano nel mese di novembre 2020 (art. 13-ter del DL 137/2020);
– con il codice “13” i versamenti che scadevano nel mese di dicembre 2020 (art. 13-quater del DL 137/2020).

È da rammentare, come espressamente specificato dalle istruzioni alla compilazione del rigo, che tra i versamenti in scadenza nel mese di marzo 2020 è incluso anche il saldo IVA relativo al 2019.

Non è stato, invece, individuato un apposito codice per la sospensione dei versamenti che scadevano dal 1° aprile 2020 al 30 giugno 2020 di cui hanno beneficiato le imprese del settore florovivaistico ai sensi dell’art. 78 comma 2-quinquiesdecies del DL 18/2020.

Per quanto le istruzioni alla compilazione della dichiarazione IVA per il 2020 paiano abbastanza chiare sul punto, è opportuno ribadire che nel rigo VA16 campo 2 è da riportare l’importo del versamento che, alla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato, è stato sospeso.
Dunque, non rileva, ai fini della compilazione del rigo, la circostanza che la somma sia già stata pagata in tutto o in parte, secondo quanto previsto dalle disposizioni di ripresa dei versamenti sospesi, oppure, viceversa, il fatto che l’importo debba ancora essere versato all’Erario.

I versamenti IVA sospesi in ragione dell’emergenza coronavirus, oltre a essere riportati nel rigo VA16, se effettuati entro il termine di presentazione della dichiarazione in argomento, dovranno essere indicati nel rigo VL30 campo 3 nel totale dei versamenti periodici, compreso l’acconto IVA, relativi al 2020.
Viceversa, si segnala che non è riferibile alle sospensioni dei versamenti da COVID-19 la colonna 7 (“Versamenti sospesi per eventi eccezionali”), introdotta nel quadro VQ, in quanto relativa a versamenti di IVA periodica relativi ad anni d’imposta precedenti al 2020, non spontanei ovvero ripresi dopo la sospensione per eventi eccezionali.