In linea di massima deve essere rispettato il limite del costo sostenuto

Di Pamela ALBERTI e Nicolò LA BARBERA

Alcuni dubbi sono sorti in merito alla cumulabilità del credito d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione ex art. 1 commi 198 ss. della L. 160/2019, prorogato al 2022 dalla L. 178/2020, con i bonus investimenti.

Riguardo al credito R&S&I, l’art. 1 comma 204 della L. 160/2019 dispone che “il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (…), non porti al superamento del costo sostenuto”.

Nella risposta a interrogazione parlamentare n. 5-03577/2020, è stato affermato che “il citato credito d’imposta (…) deve ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente”.
Al fine di stabilire se le misure siano o meno cumulabili, occorre quindi analizzare la specifica disciplina di ciascuna agevolazione.

Quanto al bonus investimenti, l’art. 1 comma 192 della L. 160/2019 dispone che il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. Analoga disposizione è prevista dall’art. 1 comma 1059 della L. 178/2020 in relazione al nuovo credito d’imposta.

Nella risposta a interpello n. 75/2021, l’Agenzia delle Entrate, con specifico riferimento al credito ex L. 160/2019, ha affermato che “in merito alla cumulabilità del citato credito di imposta (…) con altre agevolazioni, si rammenta che le diverse misure risultano cumulabili nel limite massimo del costo sostenuto, a condizione che la disciplina delle altre agevolazioni non escluda espressamente la possibilità di cumulo”.

Pertanto, purché siano rispettati i requisiti richiesti da ciascuna agevolazione, pare possibile cumulare il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali con quello per attività di ricerca, sviluppo e innovazione, fermo restando il limite del costo sostenuto.

Altra questione riguarda la cumulabilità del credito R&S&I con il bonus investimenti Mezzogiorno, anch’esso prorogato al 2022 dalla L. 178/2020.
In relazione al credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, l’art. 1 comma 102 della L. 208/2015 dispone che “il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline comunitarie di riferimento”.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, “al fine di garantire il rispetto del limite dell’intensità di aiuto, nella comunicazione dovranno essere indicate le altre agevolazioni richieste ed eventualmente ottenute a valere sui medesimi costi, riducendo di conseguenza l’importo del credito d’imposta richiesto nei limiti della misura massima consentita” (circ. 12/2017, § 4).

L’attuale disciplina del credito d’imposta Mezzogiorno prevede quindi la cumulabilità, a determinate condizioni, di tale beneficio con altre misure agevolative che siano qualificabili come aiuti di Stato aventi a oggetto i medesimi costi, non escludendo espressamente la possibilità di cumulo con misure di carattere generale (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 360/2020).

Tanto premesso, in relazione al credito R&S si ricorda che è riconosciuta una maggiorazione della misura del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, inclusi i progetti in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno (art. 244 del DL 34/2020 prorogata al 2022 dall’art. 1 commi 185-186 della L. 178/2020). Tale maggiorazione è riconosciuta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento n. 651/2014 e, come evidenziato dalle istruzioni alla compilazione del modello REDDITI SC 2021, deve essere riportata nel prospetto degli aiuti di Stato di cui al quadro RS.

Ne consegue che, in linea generale, il credito R&S maggiorato per il Mezzogiorno potrebbe essere cumulabile con il bonus investimenti nel Mezzogiorno, ma dovranno essere rispettati i limiti previsti dal suddetto art. 1 comma 102 della L. 208/2015.

Nel caso in cui il credito d’imposta sia relativo invece, ad esempio, ad attività di innovazione, posto che il credito R&S&I “ordinario” costituirebbe una misura di carattere “generale” (circ. Agenzia delle Entrate n. 5/2016, § 6, sul precedente credito R&S), le agevolazioni dovrebbero essere cumulabili senza sottostare alle condizioni richieste dal comma 102 per il bonus Mezzogiorno, fermo restando il limite del costo sostenuto.