Si tratta di fatti censurabili che possono legittimare la convocazione dell’assemblea e, nei casi più gravi, anche la richiesta di controllo giudiziale

Di Luciano DE ANGELIS

L’assenza in CdA di informazioni particolarmente rilevanti sulla gestione della società e l’inadeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, ai fini della tempestiva rivelazione di indizi di crisi, costituiscono fatti censurabili che possono legittimare la convocazione dell’assemblea. Tali irregolarità, nei casi di maggiore gravità, possono determinare anche la richiesta di controllo giudiziale.
Sono alcune delle disposizioni più innovative della sesta sezione delle Norme di comportamento del collegio sindacale attinente ai poteri di reazione dell’organo di controllo, che di seguito ci proponiamo di esaminare.

La Norma 6.2 (ex 6.1) riguarda i fatti censurabili che impongono l’intervento dei sindaci. Essi si riferiscono a fatti irregolari o illeciti compiuti da persone oppure organi sociali (quindi non necessariamente dagli amministratori) che portino a una deviazione dalla norma giuridica o dalla regola statutaria e che abbiano un effetto rilevante sul bilancio o sulla corretta gestione della società. Si tratta di situazioni tali da provocare un danno rilevante o almeno un concreto pericolo di danno rilevante nei confronti della società, dei soci o dei terzi; danno che la convocazione assembleare può scongiurare o limitare.

Secondo la Norma, detti fatti censurabili, anche alla luce del modificato art. 2086 comma 2 c.c. riguardano:
– le violazioni della legge, dello statuto o dei principi di corretta amministrazione;
– l’inadeguatezza dell’assetto organizzativo e dell’assetto amministrativo contabile, anche rispetto alla capacità di rilevare tempestivamente indizi di crisi o segnali e circostanze in cui la continuità venga messa in pericolo;
– le irregolarità nella gestione;
– l’assenza di informazioni particolarmente rilevanti.

In questi casi, qualora gli amministratori non pongano rimedio ai fatti riscontrati, il collegio può in primo luogo chiedere al CdA di convocare l’assemblea e, nel caso di inerzia, qualora i fatti risultino di rilevante gravità, provvedere esso stesso alla convocazione dopo aver avvisato il presidente del CdA, depositando una apposita relazione scritta.

Nella norma 6.3 la novità più rilevante riguarda i tempi d’indagine che non necessariamente potranno essere brevi.
Tali tempi, infatti, dovranno essere adeguati alla tipologia, complessità e gravità dei fatti denunziati e l’organo di controllo dovrà dedicare agli stessi tempo e risorse adeguate rispetto alle verifiche da effettuare e alle proprie capacità (che sono diverse, ad esempio, fra sindaco unico e collegio sindacale) in modo da poter formulare idonee conclusioni sui fatti denunciati.

Tali fatti, d’altro canto, potranno anche riguardare questioni particolarmente complesse (es., conferimenti, fusioni, scissioni, operazioni con società estere, ecc.) o particolari voci di bilancio (es. congruità della svalutazione crediti, metodologie utilizzate per la valutazione delle rimanenze, ecc.) o questioni multiple e riguardare anche periodi antecedenti la stessa nomina dell’organo di controllo e, quindi, richiedere tempi di indagine anche ragionevolmente lunghi, nonché l’ausilio alla funzione di internal auditing quando esistente.

Ulteriori novità sono state introdotte nella Norma 6.4 (ex 6.3) inerente ai fatti che devono essere denunciati al Tribunale ex art. 2409 c.c. A riguardo tre risultano le novità rispetto alla Norma del 2015. In primo luogo, si chiarisce che le gravi irregolarità devono essere attuali e idonee a produrre un danno patrimoniale rilevante alla società e alle sue controllate, anche potenziale.

Si evidenzia, poi, che oltre al mancato rispetto della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione, all’inadeguatezza dell’assetto societario, i fatti da indagare che possono integrare gravi irregolarità passibili di un ricorso al controllo giudiziario risultano anche la mancata o ritardata attivazione dell’organo di amministrazione per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale (in tal senso si vedano anche Trib. Milano 18 ottobre 2019 n. 2769 e Trib Roma 24 settembre 2020), nonché le gravi inadeguatezze dei flussi informativi all’interno del CdA.

Inoltre, nella norma si ricorda che il modificato art. 2477 comma 6 c.c. reintroduce la possibilità di ricorrere al controllo giudiziario in tutte le srl, dotate o meno dell’organo di controllo.

Questi argomenti saranno approfonditi nel percorso in formato webinar “Le nuove norme di comportamento del collegio sindacale”, che avrà inizio il 19 febbraio.
Si rinvia inoltre agli articoli pubblicati nella Rivista “Società e Contratti, Bilancio e Revisione” n. 1/2021.