Secondo Assonime, il ricorso alla deroga si giustifica in caso di riduzione dei ricavi a causa della pandemia

Di Silvia LATORRACA

Con la circolare n. 2/2021, pubblicata ieri, 11 febbraio 2021, Assonime ha analizzato la disciplina sulla sospensione degli ammortamenti introdotta dall’art. 60 comma 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito, fornendo interessanti chiarimenti sia sotto il profilo contabile che sotto quello fiscale.

Per quanto attiene all’ambito soggettivo di applicazione della norma, l’Associazione sottolinea come, dato il riferimento ai “soggetti che non adottano i principi contabili internazionali”, la disciplina derogatoria riguardi le società che redigono il bilancio secondo le norme del codice civile e i principi contabili OIC, gli intermediari non IFRS che redigono il bilancio secondo le regole del DLgs. 136/2015 e le imprese di assicurazione che non seguono nella redazione del bilancio d’esercizio i principi contabili internazionali.

Si deve ritenere che anche le micro imprese (che sono esonerate dalla redazione della Nota integrativa ai sensi dell’art. 2435-ter comma 2 c.c.) rientrino nell’ambito di applicazione della norma derogatoria. In questo caso, gli obblighi informativi richiesti dalla disciplina in esame devono essere assolti in calce allo Stato patrimoniale.
Sotto il profilo oggettivo, la norma si riferisce, in termini generali, alle “immobilizzazioni materiali e immateriali”.
Secondo Assonime, non dovrebbero sorgere dubbi sul fatto che l’avviamento rientri nel campo di applicazione della norma in esame, in quanto, ancorché non rappresenti un bene giuridicamente tutelato (come nel caso dei brevetti e dei marchi), si tratta di un valore iscritto tra le immobilizzazioni immateriali.

L’Associazione prosegue affermando che analoghi ragionamenti possono essere effettuati con riferimento ai costi di impianto e di ampliamento e ai costi di sviluppo.
A ben vedere, tuttavia, a parere di chi scrive, la ricomprensione di tali oneri pluriennali nell’ambito oggettivo di applicazione della norma derogatoria non pare suffragata dal comma 7-quinquies dell’art. 60 del DL 104/2020, che, nel dettare la disciplina fiscale, fa riferimento esclusivamente agli artt. 102 (ammortamento dei beni materiali), 102-bis (ammortamento dei beni materiali strumentali per l’esercizio delle attività regolate di distribuzione e trasporto di gas naturale e di distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica) e 103 del TUIR (ammortamento dei beni immateriali), mentre non contiene riferimenti all’art. 108 del TUIR.

Confermando quando previsto dalla bozza del documento interpretativo OIC 9, Assonime ritenere che il redattore del bilancio possa decidere di applicare la sospensione dell’ammortamento a tutte le immobilizzazioni, a classi di cespiti oppure a singoli cespiti.

Per quanto attiene alle motivazioni che spingono gli amministratori a ricorrere alla deroga (le quali devono essere indicate all’interno della Nota integrativa secondo quanto previsto dall’art. 60 comma 7-quater del DL 104/2020), secondo l’Associazione, la disposizione derogatoria può trovare una giustificazione non solo nei casi in cui vi è una mancata o ridotta utilizzazione di singoli beni o classi di beni, ma anche quando vi sono situazioni che attestano, in termini generali, l’impatto negativo della pandemia da COVID-19 sull’operatività dell’impresa, come, per esempio, una potenziale perdita di bilancio o una riduzione dei ricavi.

Assonime si è poi soffermata sull’obbligo di costituzione della riserva indisponibile previsto dall’art. 60 comma 7-ter del DL 104/2020.
Secondo l’Associazione, la riserva in esame non potrà essere distribuita ai soci né imputata a capitale, ma potrà essere utilizzata a copertura perdite.

In questa ipotesi, in attesa di un successivo approfondimento, pare maggiormente corretto ritenere che il vincolo si sposti sugli utili futuri e, quindi, la riserva debba essere reintegrata.
La liberazione della riserva avverrà, a seconda dei casi, al termine del periodo di ammortamento, qualora lo stesso sia stato prolungato di un anno, oppure gradualmente nel corso degli esercizi, qualora il periodo di ammortamento risulti immutato e la quota di ammortamento non effettuata sia “spalmata” lungo la residua vita utile, oppure in occasione della vendita dell’immobilizzazione.

In relazione all’informativa di bilancio, secondo Assonime, nella Nota integrativa occorre indicare l’utilizzo della deroga con alcuni sintetici cenni sulle motivazioni poste alla base della scelta. Non appare, invece, necessaria un’illustrazione analitica delle ragioni della deroga.
Per quanto riguarda l’impatto della deroga in termini economici e patrimoniali, occorre precisare la diversa consistenza dello Stato patrimoniale e del Conto economico in assenza della sospensione dell’ammortamento.