La polizia giudiziaria che sta investigando sul reato presupposto è tenuta a riferire al P.M. anche sulle concomitanti vicende organizzative dell’ente

Di Maria Francesca ARTUSI

Tra i chiarimenti di Telefisco 2021, la Guardia di Finanza si sofferma anche su alcuni aspetti connessi al diritto penale tributario e, in particolare, alla responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del DLgs. 231/2001.

È stato domandato se, nel caso in cui il rappresentante legale di una società di capitali venga segnalato per uno dei reati tributari rilevanti ai fini della responsabilità “231”, in assenza dell’adozione dei presidi previsti dal decreto in questione, venga automaticamente segnalata alla Procura anche la responsabilità della società stante il suo beneficio derivante dal pagamento di minore imposte (imposte dirette e IVA).

La risposta è sostanzialmente “sì”. Viene, infatti, precisato che la polizia giudiziaria che sta investigando sul reato presupposto è tenuta a riferire al Pubblico Ministero anche in ordine alle concomitanti vicende organizzative dell’ente, per verificarne i profili di diretta responsabilità.

Si pensi ad una dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di false fatture per importi superiori a 100.000 euro (art. 2 del DLgs. 74/2000 e art. 25-quinquiesdecies del DLgs. 231/2001). In tale ipotesi, oltre alla denuncia del legale rappresentante della società per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, l’operatore di polizia giudiziaria è tenuto a segnalare all’Autorità giudiziaria anche la posizione del soggetto collettivo, rappresentando tutte le circostanze di fatto utili a delineare l’eventuale responsabilità dell’ente, ivi compresa la mancata adozione del modello organizzativo.

Va, tuttavia, ricordato – come in effetti precisa anche la Guardia di Finanza – che da tale denuncia non deriva l’automatica sanzionabilità dell’ente.
Ciò in quanto la disciplina prevista dal DLgs. 231/2001 ha caratteristiche peculiari che richiedono la sussistenza di una pluralità di presupposti. Gli inquirenti saranno, dunque, tenuti, sin dall’emersione dei primi indizi di responsabilità in capo all’ente, a riscontrare la sussistenza di tali presupposti sviluppando specifici approfondimenti.

Innanzitutto, andrà accertata la sussistenza di un concreto vantaggio o interesse per l’ente, di regola presente nei reati fiscali che, normalmente, producono per l’ente-contribuente un beneficio economico corrispondente all’indebito risparmio fiscale. Sarà, inoltre, necessario raccogliere ogni utile elemento di prova in ordine all’atteggiamento psicologico che ha caratterizzato la condotta dell’agente, attraverso l’esame della documentazione contabile ed extracontabile acquisita alle indagini, al fine di verificare eventuali fenomeni di “dissociazione” fra la volontà del soggetto collettivo e quello della persona fisica autrice del reato, con conseguente esonero di responsabilità dell’ente.

A seguito di ciò, si passerà a verificare l’idoneità dei modelli organizzativi eventualmente adottati a prevenire la commissione di reati della specie di quello presupposto. La GdF ricorda che un modello organizzativo adeguato a prevenire il delitto di dichiarazione fraudolenta di cui all’art. 2 del DLgs. 74/2000 dovrebbe prevedere, infatti, specifiche misure di controllo relativamente al ciclo passivo delle forniture.

Dal punto di vista procedimentale, nel chiarimento in esame, viene ricordato che l’accertamento “231” è regolato, sia pure con alcune deroghe, dalla disciplina processual-penalistica (art. 34 del DLgs. 231/2001) e, fatte salve alcune eccezioni, è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell’autore del reato presupposto (art. 38 del DLgs. 231/2001). Tutto il materiale probatorio e indiziario acquisito nel procedimento penale viene, quindi, simultaneamente acquisito anche al procedimento amministrativo instaurato a carico dell’ente.

Possono essere utili due annotazioni in proposito. Da un lato, va evidenziato che la disciplina prevista dal DLgs. 231/2001 ha una natura ibrida e non è subordinata all’obbligatorietà dell’azione penale costituzionalmente garantita come accade per le persone fisiche. Pertanto, non solo non sarà automatica la sanzionabilità – come afferma la risposta a Telefisco 2021 – ma sarà da valutare anche lo stesso “rinvio a giudizio” della società, anche alla luce del fatto che l’adozione di un modello organizzativo resta, ad oggi, una mera facoltà per gli enti.

D’altra parte, però, è molto interessante osservare la rinnovata attenzione per l’esistenza di strumenti di buona organizzazione e di misure di prevenzione degli illeciti da parte della Guardia di Finanza e della polizia giudiziaria, nonché dello sviluppo di linee guida dell’azione inquirente in questi ambiti.