Dal 2021 l’autofattura ha sostituito l’obbligo di integrazione della fattura ricevuta

Di Emanuele GRECO e Simonetta LA GRUTTA

Tra i principali effetti, in ambito IVA, del perfezionarsi della Brexit dal 1° gennaio 2021 vi è il mutamento degli obblighi documentali per le prestazioni di servizi generiche che i soggetti passivi italiani ricevono da operatori economici del Regno Unito.
Per le suddette prestazioni di servizi, in quanto rese da soggetti non stabiliti in Italia nei confronti di soggetti passivi ivi stabiliti, è richiesta l’applicazione dell’IVA con il meccanismo del reverse charge (art. 17 comma 2 del DPR 633/72).
Tuttavia, come detto, gli obblighi in capo al committente italiano sono mutati per effetto della conclusione del periodo transitorio, avvenuta il 31 dicembre 2020: sino a tale data, i servizi ricevuti da soggetti passivi stabiliti in Italia erano documentati mediante integrazione della fattura di acquisto, a norma dell’art. 46 del DL 331/93.
Configurandosi il Regno Unito come Paese terzo rispetto all’Unione europea dal 2021, invece, le anzidette prestazioni richiedono l’emissione di autofattura da parte del soggetto passivo stabilito in Italia.

L’operazione non assume più rilevanza ai fini degli elenchi INTRA degli acquisti (art. 50 del DL 331/93).
È, invece, irrilevante ai fini dell’esterometro (art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015) la circostanza che il prestatore sia stabilito nell’Unione europea piuttosto che in un Paese terzo: l’operazione è comunque oggetto della comunicazione trimestrale, fatta salva la possibilità per il committente di trasmettere al Sistema di Interscambio un documento elettronico in formato XML (corrispondente, rispettivamente, all’emissione di un’autofattura o all’integrazione, con aliquota e imposta, del documento di acquisto).

Nell’ambito dei servizi generici ricevuti da operatori economici stabiliti nel Regno Unito, può accadere che la fattura sia stata emessa nel 2020 ma sia stata ricevuta dal soggetto passivo italiano solamente nel 2021.
In tale circostanza, se non è ancora stato pagato il corrispettivo del servizio ricevuto, si ritiene che il committente sia tenuto all’emissione di un’autofattura e che, viceversa, non sia più ammessa l’integrazione del documento di acquisto.

È da osservare che l’Accordo di recesso, stipulato tra Unione europea e Regno Unito, non sembra disciplinare il caso appena descritto, ossia quello di prestazioni di servizi effettuate da operatori economici stabiliti nel Regno Unito in favore di operatori economici unionali nel corso del 2020 per le quali la fattura è emessa nel 2020 e ricevuta nel 2021.
L’art. 51 dell’Accordo di recesso prevede che la direttiva 2006/112/Ce continui ad applicarsi per i cinque anni successivi al termine del periodo transitorio (conclusosi il 31 dicembre 2020) per le operazioni transfrontaliere (tra Regno Unito e Ue) “effettuate prima della fine del periodo di transizione”.

A tal riguardo, ai sensi dell’art. 6 comma 6 del DPR 633/72, le prestazioni di servizi generiche si considerano effettuate all’atto della loro ultimazione ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi e, in ogni caso, al momento in cui è effettuato il pagamento del corrispettivo se anteriore al verificarsi dei precedenti eventi.
Peraltro, considerata la difficoltà di individuare con esattezza il verificarsi del momento impositivo, l’Agenzia delle Entrate (circolare 21 maggio 2013 n. 16) ha ritenuto che possa farsi utile riferimento alla ricezione della fattura della controparte, sia che si tratti di soggetto stabilito nell’Unione europea, sia che si tratti di soggetto extra Ue.

Dunque, in un caso come quello descritto, essendo la fattura ricevuta nel corso del 2021 e non essendo ancora stato pagato il corrispettivo, le prestazioni non risulterebbero essere state “effettuate prima della fine del periodo di transizione”.
Di conseguenza, l’applicazione dell’imposta mediante reverse charge avverrebbe con l’emissione di autofattura, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (art. 46 del DL 331/93), dal momento che le controparti stabilite nel Regno Unito, a partire dal 1° gennaio 2021, sono a pieno titolo soggetti extra Ue.

A una diversa conclusione si dovrebbe pervenire qualora fosse emessa nota di variazione in diminuzione da parte del prestatore del Regno Unito (ad esempio a seguito della concessione di uno sconto), in relazione a una prestazione generica resa nel corso del 2020. In tale ipotesi, il documento ricevuto dal soggetto passivo italiano dovrebbe comunque richiedere l’inversione contabile mediante integrazione con l’imposta (sebbene “in negativo”), facendosi riferimento a un’operazione transfrontaliera “effettuata prima della fine del periodo di transizione”.