Secondo il MISE tali perdite non si avvantaggerebbero del nuovo art. 6 del DL 23/2020 convertito

Di Maurizio MEOLI

Il Ministero dello Sviluppo economico, nella lettera circolare 29 gennaio 2021 n. 26890, ha fornito alcune problematiche interpretazioni in ordine alla disciplina che l’art. 6 del DL 23/2020 convertito – sostituito dall’art. 1 comma 266 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) – prevede in materia di perdite di capitale.

L’originario art. 6 del DL 23/2020 convertito ha previsto che, a decorrere dal 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del DL 23/2020 convertito) “e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 24472482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”.

Rispetto a tale disposizione, la CCIAA della Romagna ha osservato come, stando alla formulazione della norma, si potesse dire che la finestra temporale 9 aprile-31 dicembre 2020 fosse riferibile al periodo all’interno del quale non operavano le prescrizioni richiamate e non all’esercizio cui le perdite si riferivano, che doveva essere anteriore al 31 dicembre 2020. Le perdite relative all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 rientravano quindi nella previsione, con conseguente disapplicazione dell’art. 2482-ter c.c. Peraltro, nel periodo 9 aprile-31 dicembre 2020 non era operativa la causa di scioglimento di cui all’art. 2484 comma 1 n. 4 c.c. Per cui, non ammettendosi l’iscrizione dello scioglimento, anche le imprese che “ordinariamente” (non per “causa covid”) avessero accertato lo scioglimento ex lege in parola, sarebbero state vincolate (e penalizzate), dovendosi rivolgere al notaio per lo scioglimento volontario.

In pratica, la CCIAA della Romagna sembrava leggere la previsione della non operatività della causa di scioglimento ex lege come assoluta, ovvero come operante anche nel caso in cui la società con capitale sociale completamente perduto avesse deciso, come ben avrebbe potuto (cfr. la massima n. 191/2020 del Consiglio notarile di Milano), di non applicare la disciplina di favore, orientandosi verso la cancellazione della società. Ad ogni modo, si chiedeva il parere del MISE su tali temi.

Il Ministero osserva, innanzitutto, come l’art. 6 del DL 23/2020 convertito sia stato nel frattempo sostituito dall’art. 1 comma 266 della L. 178/2020, stabilendo che, per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli artt. 2446 commi 2 e 3, 2447, 2482-bis commi 4, 5 e 6 e 2482-ter c.c. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 comma 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. (comma 1). Nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter c.c. l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni all’assemblea che approva il bilancio dell’esercizio 2025. Si ribadisce, inoltre, che, fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 comma 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. (comma 3).

Si tratta di una previsione che offre un’indicazione più precisa degli intenti del legislatore. In particolare, secondo il MISE, con il riferimento alle “perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020”, anziché alle “fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data”, sembra chiarirsi che oggetto della norma sono solo le perdite emerse (nel senso di maturate, ndr) nell’esercizio 2020 (o negli esercizi non solari ricomprendenti la data del 31 dicembre 2020). Si esclude, quindi, che la nuova disciplina possa riguardare perdite relative a esercizi antecedenti, restando le stesse assoggettate, di conseguenza, al regime generale, anche in tema di scioglimento ex art. 2484 comma 1 n. 4 c.c. (soluzione non condivisa in dottrina).

Peraltro, la nuova disciplina è ritenuta più flessibile della precedente, nel senso che lo spostamento del termine per il ripiano delle perdite in questione alla data dell’assemblea che approva il bilancio dell’esercizio 2025 non sembra precludere la possibilità, per le società interessate, di procedere in anticipo, rispetto alla suddetta data, ad assumere le determinazioni previste dalla legge. Pertanto, le società potrebbero anche decidere di adottare le determinazioni previste dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c., oppure optare per la rilevazione dell’intervenuta causa di scioglimento ex art. 2484 comma 1 n. 4 c.c. Ciò, eventualmente, anche dopo aver deciso (con delibera assembleare) di avvalersi della possibilità di rinviare tali decisioni all’assemblea che approva il bilancio dell’esercizio 2025.

In tal caso, inoltre, sebbene l’art. 2485 c.c. rimetta l’accertamento della causa di scioglimento in questione alla competenza degli amministratori della società, si ritiene possibile desumere dalla nuova formulazione dell’art. 6 del DL 23/2020 convertito, che affida all’assemblea la decisione di rinvio, la necessità di un previo consenso (implicito od esplicito) dell’assemblea stessa, da richiamarsi nell’atto di accertamento medesimo.