Scade oggi il termine per la seconda rata; in alcuni casi si può però versare il solo ed eventuale conguaglio per lo stesso 2020 entro il 28 febbraio 2021

Di Arianna ZENI

Scade oggi, 16 dicembre 2020, il termine entro cui deve essere versata la seconda rata dell’IMU per l’anno 2020 (così come ridisciplinata dall’art. 1 commi 738-783 della L. 27 dicembre 2019 n. 160, legge di bilancio 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2020).

Entro il 28 febbraio 2021, tuttavia, in alcuni casi può essere versato il solo ed eventuale conguaglio per lo stesso anno 2020 (si veda “Saldo IMU al 16 dicembre, eventuale conguaglio entro il 28 febbraio 2021” del 2 dicembre 2020).
I soggetti passivi dell’imposta, quindi, dovranno provvedere al versamento dell’importo dovuto nella giornata odierna, salvo non siano stati esclusi dall’obbligo di pagamento della seconda rata 2020 in quanto hanno subito interruzioni dell’attività esercitata negli immobili a causa della situazione emergenziale determinata dal COVID-19.
Al riguardo, si ricorda che anche i singoli Comuni possono prevedere proroghe del termine di versamento per i contribuenti che sono in difficoltà economiche a causa della pandemia.

L’esenzione dal versamento della seconda rata dell’IMU per l’anno 2020, in scadenza oggi, è stabilita dall’art. 78 del DL 104/2020 (c.d. decreto “Agosto”), dall’art. 9 del DL 137/2020 (c.d. decreto “Ristori”), dall’art. 5 del DL 149/2020 (c.d. decreto “Ristori-bis”) e dall’art. 8 del DL n. 157/2020 (c.d. “Ristori-quater”; per un approfondimento si veda l’apposita Scheda). I diversi decreti “Ristori” sono peraltro destinati a confluire in un unico provvedimento normativo, grazie al maxiemendamento interamente sostitutivo del Ddl. di conversione del DL 137/2020 su cui il Governo ha posto la fiducia al Senato.

Si ricorda che dall’anno 2020, in sostituzione dell’abrogata maggiorazione TASI, i Comuni possono aumentare l’aliquota massima dell’1,06%, prevista per gli “Altri immobili” dal comma 754 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020, sino all’1,14% (si tratterebbe, in pratica, di una maggiorazione IMU che può arrivare sino allo 0,08%).
L’aumento dell’aliquota può:
– riguardare soltanto gli immobili non esentati ai sensi dei commi 10-26 dell’art. 1 della L. 208/2015;
– essere deciso se per l’anno 2015 era stata deliberata la maggiorazione TASI e se era stata confermata fino al 2019 ai sensi del comma 28 dell’art. 1 della L. 208/2015.

In ogni caso, ove non si riuscisse a provvedere al versamento dell’imposta entro i termini di legge, è applicabile l’istituto del c.d. “ravvedimento operoso”.

Per effetto dei commi 774 e 775 dell’art. 1 della L. 160/2019, anche alle violazioni della “nuova” IMU si applicano le sanzioni previste dall’art. 13 del DLgs. 471/97, che fissa, in generale, per tutti i tributi, le sanzioni per ritardato od omesso pagamento.

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, infatti, l’art. 13 comma 3 del DLgs. 471/97 stabilisce che, fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista dal comma 1 dell’art. 13, pari al 30% di ogni importo non versato, “si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto”.

L’omesso/tardivo versamento (art. 13 comma 1 del DLgs. 472/97) è punito:
– nella misura del 15% ridotto a 1/15 per giorno di ritardo, se questo non supera i 14 giorni;
– nella misura del 15%, se il ritardo è compreso tra i 15 e i 90 giorni;
– nella misura del 30%, se il ritardo è superiore a 90 giorni.