Nella giornata di ieri diversi chiarimenti sulle aliquote applicabili a dispositivi medici
Gli apparecchi per la sanificazione da virus e batteri presenti nel cavo orale, utilizzati nell’ambito dell’attività odontoiatrica, non possono beneficiare del regime IVA agevolato previsto dall’art. 124 del DL 34/2020. L’elenco dei beni cui la norma riserva il beneficio è, infatti, da intendersi tassativo, come ormai affermato da prassi consolidata. Questo, in estrema sintesi, il chiarimento che l’Agenzia delle Entrate ha fornito nella risposta a interpello di ieri, 28 dicembre 2020 n. 623.
L’Amministrazione finanziaria ribadisce che il summenzionato elenco di cui all’art. 124 del DL 34/2020 non ha natura “esemplificativa” e, pertanto, “solo i beni ivi indicati possono essere ceduti sino al 31 dicembre 2020 in esenzione da IVA e con applicazione dell’aliquota IVA del 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021” (si veda la circ. Agenzia delle Entrate 15 ottobre 2020 n. 26).
Analoghe considerazioni sono state espresse dall’Agenzia delle Dogane nella circolare 30 maggio 2020 n. 12/D, nella quale si precisava che il beneficio può essere riconosciuto “esclusivamente ai beni espressamente nominati” dalla norma.
Nel caso di specie i dispositivi oggetto di esame, pur potendo ridurre la carica batterica e virale presente nel cavo orale “non sono strettamente finalizzati al contrasto dell’epidemia di COVID-19 in corso”. Pertanto la cessione di tali attrezzature è soggetta ad aliquota IVA ordinaria.
Neppure è ammissibile il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’art. 125 del DL 34/2020, pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, sino a un massimo di 60.000 euro, per la sanificazione degli ambienti e per l’acquisto di dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori, posto che le apparecchiature in questione non sono destinate “né alla sanificazione dell’ambiente lavorativo, né della strumentazione medica utilizzata”, essendo unicamente finalizzate alla sterilizzazione del cavo orale del paziente.
Restando nell’ambito dei beni anti COVID-19, si segnala che ieri l’Agenzia delle Entrate, confermando quanto già espresso nella circolare n. 26/2020 e nelle risposte a interpello n. 370/2020, n. 529/2020 e n. 530/2020, ha ribadito che possono rientrare nell’agevolazione di cui all’art. 124 del DL 34/2020 unicamente i detergenti disinfettanti per mani che posseggano azione disinfettante (ovvero biocidi e presidi medico-chirurgici), soggetti alla preventiva autorizzazione di autorità quali il Ministero della Salute o l’Istituto Superiore della Sanità.
In tema di aliquote IVA, sempre nella giornata di ieri, è stata pubblicata anche la risposta a interpello n. 624, nella quale l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito all’aliquota applicabile a particolari dispositivi medici consistenti in “legatori di varici” (impiegati per la legatura endoscopica di varici esofagee e per le legature delle emorroidi interne, utilizzati senza rimuovere l’endoscopio) e “lacci in nylon” che sono utilizzati per l’emostasi dei polipi pre e post polipectomia.
Secondo l’Amministrazione finanziaria alle cessioni di tali beni si applica l’aliquota IVA ordinaria, non potendo essi qualificarsi come apparecchi “da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità” come previsto dal n. 30 della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72.