Dato che la sospensione non è prevista per il 2021, l’amministratore dovrà senza indugio predisporre una situazione patrimoniale aggiornata

Di Fabrizio BAVA e Alain DEVALLE

Tenuto conto del contesto attuale, il DL 23/2020 convertito (c.d. DL “liquidità”) ha previsto la sospensione temporanea dell’obbligo di ricapitalizzare in caso di perdite che fanno ricadere la società nelle fattispecie di cui agli artt. 2447 e 2482-ter c.c. (perdite che intaccano di oltre un terzo il capitale e lo portano al di sotto del limite di legge) e di cui agli artt. 2446 e 2482-bis c.c. (perdite che intaccano di oltre un terzo il capitale senza ridurlo al di sotto del limite di legge).

Preliminarmente è opportuno ricordare come simili misure, così come la possibilità di rivalutare gratuitamente i beni d’impresa, sono certamente molto utili in caso di squilibri di natura patrimoniale, ma sono inefficaci in presenza di eventuali squilibri finanziari che spesso accompagnano quello patrimoniale. Le imprese che potranno beneficiarne sono pertanto quelle che, pur avendo perso il capitale, sono in grado di fronteggiare gli impegni finanziari futuri. Diversamente, per salvaguardare la continuazione dell’attività, sarà indispensabile ottenere un supporto finanziario, anche attraverso la ricapitalizzazione dell’impresa.

Tornando al tema della sospensione dell’obbligo di ricapitalizzare, con l’avvicinarsi della scadenza del periodo di sospensione fissato il 31 dicembre 2020, riteniamo che sia necessario un ulteriore intervento normativo.
La norma, infatti, contenuta nell’art. 6 del citato DL, si limita a prevedere, per quanto concerne il caso di riduzione del capitale sociale per perdite più grave (riduzione di oltre un terzo e anche al di sotto del minimo di legge, ex art. 2447 c.c., per le spa, ed ex art. 2482-ter c.c., per le srl), che per gli esercizi chiusi entro la data del 31 dicembre sia sospeso l’obbligo di ricapitalizzare e che per lo stesso periodo non operi la causa di scioglimento della società (artt. 2484 comma 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c.). Non entriamo qui nel merito delle possibili interpretazioni della norma per quanto riguarda il momento in cui viene meno la sospensione dell’obbligo di intervento dell’assemblea dei soci, in quanto non rilevano rispetto al tema di cui stiamo discutendo.

Non essendo prevista per il 2021 la sospensione degli artt. 2447 e 2482-ter c.c., l’amministratore dovrà senza indugio predisporre una situazione patrimoniale aggiornata e invitare i soci ad assumere gli idonei provvedimenti nel pieno rispetto della normativa. L’intento della norma di consentire alle imprese di continuare a operare nonostante la perdita del capitale causata dagli effetti della pandemia (senza avere l’obbligo di ricapitalizzare, trasformarsi o sciogliere la società) finirebbe in tal modo per essere vanificato dall’obbligo di ripianare le perdite l’anno successivo.
È di tutta evidenza che le imprese avranno bisogno di tempo e che la ripresa dell’economia sarà lenta.

Per tutelare le imprese che avranno perso il capitale, pur disponendo di risorse finanziarie sufficienti a salvaguardare la continuità, riteniamo che sia necessario un intervento normativo. Abbiamo fatto riferimento alle imprese non in squilibrio finanziario, in quanto, in caso di squilibrio tale da mettere a repentaglio la continuità, non si potrà certamente attendere e sarà necessario cercare di trovare una soluzione, anche intraprendendo un’operazione di ristrutturazione del debito.

Le soluzioni possibili sono varie, si potrebbe prevedere che le imprese che ricadranno nella fattispecie in esame nel bilancio 2020 debbano ripristinare il capitale sociale minimo di legge entro un certo numero di anni, se il problema è solo di natura patrimoniale ma non finanziario. Naturalmente vincolando l’impresa che non ha ancora ricostituito il capitale sociale a non distribuire dividendi, così come si potrebbe, allo stesso tempo, prevedere una agevolazione fiscale che riduca o elimini la tassazione degli utili non distribuiti (e non soltanto per chi ha perso il capitale).

In un secondo momento, il legislatore potrebbe anche cogliere l’occasione per ripensare l’intera disciplina della riduzione del capitale sociale per perdite, valutando anche differenti meccanismi di tutela dei creditori, alla luce anche dei differenti limiti in tema di capitale sociale minimo e delle problematiche connesse alla prossima entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa.